Qualche settimana fa il neoministro all’Istruzione Bussetti ha presentato al Parlamento le Linee guida della Legislatura e subito da autorevoli associazioni del mondo cattolico (Forum associazioni familiari, Agesc) si sono levate critiche circa la sottovalutazione che ne emerge delle scuole paritarie e del tema della parità in generale. Certo di vera e propria delusione si tratta, anche alla luce dell’apertura che il ministro Fedeli nello scorcio della passata legislatura aveva mostrato proprio nei confronti del tema della parità, insediando un Tavolo tecnico sul costo standard presieduto dall’ex ministro Berlinguer.
Parrebbe dunque che siamo di nuovo daccapo e ciò non stupisce più di tanto il costituzionalista in un Paese che ha atteso 22 anni prima di dar vita alle Regioni, 8 prima di far partire la Corte costituzionale e che non ha ancora attuato l’art. 39 Cost. sui contratti collettivi. In un Paese cioè in cui tutti si riempiono la bocca della “bellezza” della Costituzione e pochi hanno inteso e intendono davvero attuarla. Sì, perché il tema dell’attuazione dell’art. 33 rimane in piedi, in quanto esso non va ricordato solo come la norma del “senza oneri per lo Stato” (comma 3), ma anche come la norma secondo cui “la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali” (comma 4).
In realtà vi è chi sostiene che il tema manco dovrebbe porsi, al cospetto del famoso inciso “senza oneri per lo Stato” su cui sono stati spesi fiumi di inchiostro. Ora al di là dell’interpretazione letterale (su cui si potrebbe discutere a vita) il problema è che la Costituzione vive anche della sua interpretazione materiale e non vi è dubbio che nel nostro Paese quell’inciso non sia mai stato veramente inteso da nessuno come “divieto” di finanziamento alla scuola non statale. E anzi la famosa legge sulla parità (n. 62 del 2001), ancora in vigore, è passata indenne a più di un vaglio di costituzionalità da parte della Corte Costituzionale che l’ha pure sottratta al referendum abrogativo stabilendo il principio che ci vuole in Italia una legge sulla parità.
Ciò, dunque, dimostra esattamente il contrario di quanto sostengono coloro che ritengono che dall’art. 33 Cost si possa dedurre un divieto per lo Stato a finanziare le scuole paritarie e anzi è la conferma che il tema della parità esiste ed è un tema costituzionale. Ciò posto il tema diventa: “come” si può attuare la Costituzione sul tema parità? Si tratta di un passaggio importante, da sottolineare: come in altri casi, la Costituzione stabilisce un principio, ma è poi il Parlamento nella sua discrezionalità a decidere “come” attuarlo; e i modi per farlo sono normalmente più di uno.
Per fare un’analogia si pensi al tema della parità uomo-donna. Anche qui gli articoli 3, 51 e 117 stabiliscono un principio che poi il Legislatore dovrà attuare e anche qui i modi possono essere, e sono stati diversi: le quote stile tic-tac (dichiarate incostituzionali dalla Corte); le regole ai partiti per la formazione delle liste; l’obbligo del rispetto di genere in caso di doppia preferenza…
Insomma il Parlamento ha discrezionalità nel decidere come, ovviamente con dei paletti e alcuni punti fermi, di cui almeno due vanno ricordati per impostare correttamente il problema. Il primo è che gli alunni non devono essere discriminati a seconda della scuola che frequentano (art. 3 Costituzione, principio di uguaglianza) e questo per ora non è ancora completamente vero, anche se molti passi in avanti sono stati compiuti: un ragazzo disabile che frequenta la scuola paritaria è sicuramente discriminato perché lo Stato non gli riconosce lo stesso sostegno che avrebbe se frequentasse la scuola statale. L’art. 3 è un principio fondamentale della nostra Costituzione (contenuto nei primi 12 articoli che costituiscono il cosiddetto “zoccolo” duro della Costituzione stessa).
Altro punto fermo è che esiste un principio di libertà di scelta dei genitori (art. 30) che, tuttavia, non è un principio fondamentale e che lo Stato può bilanciare con altri valori e principi. Sul punto occorre essere chiari: mentre il principio di uguaglianza tra gli alunni è un principio fondamentale che il Parlamento deve attuare, la libertà di scelta dei genitori è un principio costituzionale che il Parlamento dovrebbe attuare, ma che ha una “durezza” differente da quello di uguaglianza e dunque diventa terreno di scelte politiche da parte dei Parlamenti che si susseguono nel tempo. I buoni scuola erano frutto di una stagione legislativa che di quel principio aveva fatto un indirizzo politico da attuare, non così è stato per altri Governi.
Se poi dal terreno costituzionale scendiamo su quello della razionalità, efficienza ed economicità delle scelte (molto sollecitata in campo europeo, come pure la libertà di scelta, cardine della libertà di movimento e di stabilimento) i discorsi cambiano: il costo standard è indubbiamente da questo punto di vista lo strumento più aderente a tali valori, che però, va chiarito, non sono costituzionali, soprattutto in tema di welfare. E infatti sempre l’art. 33 al comma 2 dice che la Repubblica “detta le norme generali ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”, in tal modo facendo una scelta di campo ben precisa: il sistema statale di istruzione come regola di fondo nel sistema di istruzione.
Ciò vuol dire almeno due cose. La prima è che il sistema statale non è smantellabile. Ne consegue che il costo standard diventa il nemico numero uno di tale sistema: stabilendo che la spesa per l’istruzione vada “redistribuita” tra il sistema statale e quello paritario è chiaro che ad ammontari fissi di spesa, per realizzarlo occorrerebbe togliere fondi al sistema statale e ciò (almeno dal mio osservatorio di esperienze fatte a vario titolo e in diverse sedi) è ragionevole pensare che non lo farà nessun Governo. La seconda è che il sistema statale può colloquiare con quello paritario su altri terreni: l’eguaglianza degli alunni, il sostegno al personale specializzato, il sostegno alle famiglie per la loro scelta educativa… tutte opzioni che richiedono aumento di risorse per l’istruzione, non redistribuzione di risorse date.
Insomma, tutti i principi costituzionali (esclusi quelli fondamentali che hanno una durezza esplicita) per poter vivere devono essere bilanciati con altri principi: la parità per essere attuata deve convivere con il sistema statale di istruzione, e dunque occorre lavorare su strumenti che vadano in questa direzione.