Al riparto dei seggi non sono ammesse le liste di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia. Se un candidato alla carica di sindaco è proclamato eletto al primo turno,alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate, che non abbiano già conseguito il 60% dei seggi del consiglio, ma abbiano ottenuto almeno il 40% dei voti validi, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50% dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbiano già conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50% dei voti validi. – Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore adue anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.L’attribuzione dei seggi al consiglio provinciale viene effettuata dopo l’elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l’assegnazione del premio di maggioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente eletto. L’elezionedei consiglieri è effettuata sulla base di collegi uninominali.Al riparto dei seggi non sono ammessi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
Determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati sono, in primo luogo,proclamati eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti e collegati ad un gruppo che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di più gruppi collegati allo stesso presidente non eletto il seggio viene detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. Successivamente sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ogni gruppo secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali,ottenuta moltiplicando il numero dei voti validi del candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi del collegio. Nel caso di parità di cifre individuali risulta eletto il più anziano di età.Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.