L’intreccio tra consultazioni amministrative e governo nazionale è questione antica. Soprattutto in passato, quando le elezioni regionali avvenivano in contemporanea ed alternandosi a quelle politiche, le forze di maggioranza valutavano con attenzione i dati regionali. Nell’aprile del 2000, ad esempio, D’Alema, considerato “deludente” l’esito del risultato regionale, rassegnò le dimissioni da Presidente del Consiglio. La sua maggioranza, probabilmente, lo avrebbe pian piano indebolito sino ad abbandonarlo. Forse, proprio dopo questa esperienza, chi si trova nelle posizioni di maggioranza tende a non sopravvalutare il futuro esito delle consultazioni regionali. Al contrario, le forze di opposizione sono più propense a “nazionalizzare” il significato delle consultazioni locali, anche quando di dimensioni ridotte, se ritengono di poterne trarne un plusvalore politico da giocare a più alti livelli.   



In questi giorni, portando alle estreme conseguenze questo ragionamento, dal campo delle opposizioni si è sostenuto che il Capo dello Stato dovrebbe sciogliere le Camere qualora in Emilia-Romagna e in Calabria proseguisse il percorso che ha visto il centrodestra progressivamente vittorioso nelle consultazioni regionali ed europee successive alle politiche del 2018. Insomma, il diffuso mutamento del consenso popolare sarebbe ormai così evidente da rendere indispensabile un nuovo appello al popolo.



All’opposto, si è affermato che la Costituzione non attribuisce al Capo dello Stato il compito di verificare la costante coerenza tra la composizione delle Camere ed il sentimento politico che è momentaneamente presente nella collettività nazionale. Tanto meno egli potrebbe giudicare sulla base di consultazioni elettorali parziali e dirette ad altri e più specifici scopi. Ed icasticamente si è concluso che il Presidente della Repubblica sarebbe “voce della Costituzione e non voce del popolo”.

A dire il vero, questa definizione appare un po’ riduttiva, e comunque impone di ricordare i termini costituzionali della questione. Anche perché esistono precedenti piuttosto eclatanti in cui il Capo dello Stato si è assunto proprio il compito che adesso gli si intende negare. Come nel caso di Scalfaro, che nel 1993 sciolse le Camere addirittura in assenza di una crisi di governo. Il grave discredito che aveva colpito il ceto parlamentare di allora e il mutamento delle leggi elettorali furono giustificazioni che Scalfaro considerò sufficienti.



Al di là delle opinioni contrastanti che sono state sostenute sin dall’Assemblea costituente, un fatto è di piena evidenza. Nella nostra Repubblica sono attributi al Capo dello Stato poteri molto penetranti sul funzionamento della forma di governo, come quelli relativi alla nomina del Presidente del Consiglio e allo scioglimento anticipato delle Camere. Ma la Costituzione non definisce espressamente né i criteri che dovrebbero indirizzare queste decisioni del Presidente, né i limiti entro i quali siano esercitabili. Insomma, si è voluto rimettere all’evoluzione della prassi costituzionale la concreta definizione del “contenuto” e dei confini di questi poteri. E a nessuno sfugge che l’evoluzione del ruolo presidenziale si è mossa nel senso dell’accrescimento della sua funzione di “rappresentante dell’unità nazionale”. Una funzione a prima vista sfuggente, ma che si è dimostrata nella realtà capace di assegnare al Capo dello Stato una posizione assai pregnante. Soprattutto nei momenti di più acuta crisi del sistema, dagli interventi di Pertini sino al protagonismo di Napolitano, il nostro regime parlamentare è apparso un sistema sotto tutela presidenziale.

Insomma, come nessuno oggi ha più il coraggio di sostenere che i giudici dovrebbero limitarsi ad essere la “bocca della legge”, appare piuttosto démodé sostenere che il Capo dello Stato sarebbe tenuto ad agire come mera voce della Costituzione, tanto più quando la Costituzione scritta dice ben poco sul punto. D’altra parte, si tratta di poteri e non di doveri. Ed allora sono atti che non si possono imporre al Capo dello Stato. In presenza di dati elettorali indicanti sempre maggiore sfiducia nei confronti delle forze politiche al governo del Paese tutto, il Capo dello Stato ne considererà l’incidenza sull’effettivo funzionamento della forma di governo. E, tra l’altro, potrà verificare se ne conseguirà la cessazione delle condizioni di legittimazione delle Assemblee parlamentari, e giudicare quindi se l’esercizio di un potere così incisivo sulle istituzioni rappresentative sia nel complesso costituzionalmente giustificabile.

In definitiva, è suo compito operare come organo supremo di stabilizzazione e di promozione dell’unità nazionale, mettendo sé stesso e le istituzioni tutte in sintonia con l’opinione pubblica, ma senza diventare, al contempo, un antagonista del sistema. Un equilibrio difficile, in cui va dimostrata auctoritas e non imperium. Una voce “viva” della Costituzione, diceva Calamandrei.