Elezioni regionali 2010 – Domenica 28 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 29 marzo, dalle ore 7 alle ore 15, nelle regioni a statuto ordinario si svolgeranno le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale di 13 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria), del Presidente e del Consiglio provinciale di 4 province (Imperia, Viterbo, L’Aquila e Caserta), del sindaco e del consiglio comunale di 463 comuni (di cui 9 capoluoghi di provincia: Mantova, Lecco, Lodi, Venezia, Macerata, Chieti, Andria, Matera e Vibo Valentia) nonché dei consigli circoscrizionali.
Nella medesima data si svolgerà il solo turno di ballottaggio nei comuni di Spadola (Vibo Valentia) e San Benedetto dei Marsi (L’Aquila).
Le modalità di espressione del voto sono le medesime nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Basilicata. Per quanto riguarda, invece, le Regioni Toscana, Marche, Campania, Puglia e Calabria le modalità di voto sono disciplinate dalle rispettive leggi regionali.



Elezioni regionali 2010, lo scrutinio – Le operazioni di scrutinio per le elezioni regionali avranno inizio lunedì 29 marzo, subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento del numero dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo; per le elezioni provinciali e comunali, lo scrutinio avrà, invece, inizio alle ore 8 di martedì 30 marzo con precedenza alle elezioni provinciali, salvo che nelle regioni Molise e Abruzzo, non interessate alle elezioni regionali, dove le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative avranno inizio lunedì 29 marzo, al termine delle operazioni di voto e di riscontro del numero dei votanti.
In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci, si voterà domenica 11 aprile, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 12 aprile, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti.



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Elezioni regionali 2010, come si vota nelle regioni che non presentano specifiche leggi regionali
Elezioni regionali, scheda verde
L’elettore può:
•    votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s’intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata;
•    esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
•    esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate.
In ogni caso, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell’apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita). 



Elezioni regionali 2010, come si vota in Toscana – La votazione avviene su un’unica scheda che sulla parte sinistra reca i simboli e i candidati di ciascuna lista provinciale e sulla parte destra il nome e il simbolo del candidato presidente a cui le liste sono collegate.
Tracciando un segno su una lista si esprime un voto per quella lista e per il candidato presidente ad essa collegato.
Tracciando un segno solo su un candidato presidente si vota solo per questo candidato, senza esprimere alcun voto alle liste.
Si può anche esprimere un voto disgiunto. Scegliere cioè un candidato presidente e una lista che risulta collegata a un altro candidato presidente. In questo caso vale sia il voto per il candidato presidente che quello per la lista prescelta.
Non si esprimono preferenze nominative per i candidati al consiglio regionale. I seggi saranno assegnati ai candidati  seguendo l’ordine di presentazione indicato sui manifesti e sulla stessa scheda.

 

 

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Elezioni regionali 2010, come si vota nelle Marche – Si vota domenica 28 marzo dalle 8 alle 22 e lunedì 29 marzo dalle 7 alle 15. C’è un’unica scheda per il presidente e il Consiglio, sulla quale l’elettore può esprimere due voti. Per votare il presidente, occorre fare il segno sul nome del candidato o su uno dei simboli che rappresentano la lista regionale guidata dal candidato.
Per votare i consiglieri, occorre fare un segno sul simbolo della lista provinciale preferita. Accanto al simbolo c’è lo spazio per indicare il nome di uno dei candidati della lista (voto di preferenza: non è obbligatorio).
Non è possibile votare un candidato presidente e al tempo stesso votare una lista circoscrizionale tra quelle che non lo appoggiano (vietato quindi il cosiddetto “voto disgiunto”).
È possibile votare solo il candidato presidente (in questo caso non ci sono ricadute sulle liste circoscrizionali ad esso collegate).
È possibile votare solo la lista circoscrizionale (in questo caso il voto si estende automaticamente anche al candidato presidente ad essa collegato.

Elezioni regionali 2010, come si vota in Campania – La votazione per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda contiene i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, al cui fianco sono riportati il simbolo del gruppo di liste oppure i simboli dei gruppi di liste riunite in coalizione con cui il candidato è collegato.
Ciascun elettore può, con un unico voto, scegliere un candidato alla carica di Presidente e una delle liste a esso collegate, tracciando un segno su una delle liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato. Ciascun elettore può, altresì, votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta.È questo il caso in cui si parla di voto disgiunto.
La nuova legge elettorale prevede anche la possibilità di esprimere una doppia preferenza, in base alla quale l’elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, ma, in questo caso, una delle due preferenze deve riguardare il candidato di genere femminile, pena l’annullamento della seconda preferenza.

 

 

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Qualora l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista, verrà ritenuto valido il solo voto al candidato Presidente, mentre saranno considerati nulli i voti di lista.
In virtù del premio di maggioranza, infine, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale ottengono almeno il 60% dei seggi del Consiglio, se il presidente ha conseguito più del 45% dei voti validi (ne ottengono almeno il 55% se il presidente ha conseguito meno del 45% dei voti validi).
Nel calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio non è conteggiato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto.

Elezioni regionali 2010, come si vota in Puglia – La votazione avviene su un’unica scheda. I nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente sono scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Sulla destra, accanto a ciascun contrassegno, è stampata una riga per l’espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista votata.
Ciascun elettore può:
a) votare, con un unico voto, per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore del candidato Presidente ad essa collegato;
b) votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto);
c) esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.
Bisogna, inoltre, considerare che:
– in caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto è attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo;
– se il candidato Consigliere non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata;
– se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s’intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene;
– se, invece, l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato;
– nel caso in cui l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista ad esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

 

 

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Elezioni regionali 2010, come si vota in Calabria – Il presidente della regione è eletto direttamente con il sistema maggioritario: vince chi ha più voti e non ci sono ballottaggi.
Il consiglio regionale, composto da 50 membri compreso il presidente della Giunta, è eletto con un sistema proporzionale con premio di maggioranza di nove seggi assegnato alle liste collegate al presidente eletto.
I seggi sono attribuiti proporzionalmente, sulla base di liste di partito presentate nelle diverse province (tanti voti, tanti seggi). Le liste sono collegate a un candidato presidente. E’ previsto uno sbarramento del 4% per le liste provinciali, valido anche se collegate ad una coalizione che abbia superato il 5%.
L’elettore può esprimere il suo voto per una delle liste provinciali e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il nome e il cognome (o solo il cognome) di uno dei candidati di quella lista.
L’elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta (voto disgiunto) tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato collegato a quella lista.