Fra poco i seggi per le elezioni regionali e amministrative 2010  apriranno. Tredici sono le Regioni chiamate a rinnovare governatore, giunte e consigli: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.
Oggi, domenica 28, e domani, lunedì 29, non si voterà però soltanto per le elezioni regionali, ma anche per 4 Province (Imperia, Viterbo, L’Aquila e Caserta) e 462 comuni, nove dei quali capoluogo di provincia: Mantova, Lecco, Lodi, Venezia, Macerata, Chieti, Andria, Matera e Vibo Valentia.



I seggi per le elezioni regionali, provinciali e comunali rimarranno aperti domenica 28 marzo, dalle ore 8 alle 22, e lunedì 29 dalle ore 7 alle 15.

Il Ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento, la tessera elettorale personale a carattere permanente.



Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali che, a tal fine, saranno aperti da martedì 23 a sabato 27 marzo, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, mentre domenica 28 e lunedì 29 marzo, giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto. 

L’elettore può:
– votare per una delle liste provinciali, tracciando un segno nel relativo rettangolo. Il voto così espresso s’intende attribuito anche a favore della lista regionale collegata;
– esprimere un voto disgiunto, cioè tracciare un segno nel rettangolo recante una delle liste provinciali ed un altro segno sul simbolo di una lista regionale, non collegata alla lista provinciale prescelta, o sul nome del suo capolista. In tal caso il voto è validamente espresso per la lista provinciale e per la lista regionale prescelte anche se non collegate fra di loro;
– esprimere un unico voto per una delle liste regionali e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo di una lista regionale o sul nome del capolista, senza segnare nel contempo, alcun contrassegno di lista provinciale. In tal caso s’intende validamente votata la lista regionale ed il suo capolista, mentre è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste provinciali collegate. In ogni caso, l’elettore può esprimere un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista provinciale prescelta, scrivendone nell’apposita riga tracciata sulla destra del contrassegno il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita).
Nella scheda per le elezioni provinciali, quella gialla, si può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale e il voto andrà automaticamente anche al candidato presidente collegato; oppure per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato; o solo per un candidato alla carica di presidente della Provincia.



Per le elezioni comunali, scheda azzurra. Nei comuni con più di 15 mila abitanti l’elettore può votare per una delle liste, attribuendo il voto anche al candidato sindaco collegato; solo per un candidato sindaco; oppure per un candidato sindaco e per una lista, a esso collegata o meno. È consentito un solo voto di preferenza per un candidato consigliere. Nei comuni sotto i 15 mila abitanti si vota tracciando un solo segno sul nome di un candidato sindaco oppure sul contrassegno di una delle liste di candidati consigliere o tracciando un segno sia sul simbolo prescelto che sul nominativo del candidato sindaco collegato alla lista votata. In tutti e tre i casi, il voto va sia al candidato che alla lista.