Nuova disciplina per l’esame di Stato per avvocato, contenuta nell’art. 4-bis dell’Atto Camera 1151A, relativo alla legge di conversione del Decreto legge 51/2023 riguardo le “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale”. La legge di conversione del decreto “Enti pubblici” è stata approvata il 22 giugno dall’aula di Montecitorio con un voto di fiducia: 201 i voti favorevoli e 110 contrari. Introdotte, nel corso dei lavori parlamentari, diverse disposizioni aggiuntive: tra queste quelle sulle nuove regole per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.



In un articolo su Il Dubbio, pubblicato in occasione dell’approvazione della legge di conversione del DL 51/2023, veniva ricordato come la nuova disciplina per l’accesso alla professione forense fosse il frutto del lavoro di squadra del Governo e in particolare del Viceministro alla Giustizia Sisto, dell’Avvocatura e di alcune forze politiche tra cui Forza Italia e Fratelli d’Italia. Si è ora in attesa della seconda lettura della legge di conversione del Decreto Legge Enti pubblici da parte del Senato, che avverrà entro il 10 luglio, quando scadranno i 60 giorni per la conversione in legge dei decreti.



Il nuovo esame da avvocato

Le nuove modalità per l’esame da avvocato contenute nel Decreto Enti pubblici varranno per la sessione di esami del 2023, prevista tra l’11 e il 15 dicembre come spiegato dal Ministero della Giustizia. Potrebbero poi esserci ulteriori modifiche ma quello che appare certo è che ci sarà un esame scritto e uno orale. Prima del Covid-19 erano previsti 3 esami scritti, ossia pareri motivati su casi di diritto civile e penale e redazione di un atto giudiziario. Il tutto seguito da un esame orale. Doppia prova orale, invece, dopo la pandemia. A Covid superato, l’art. 4-bis dell’Atto Camera 1151A vorrebbe riportare la procedura dell’esame per la professione forense come nel pre-pandemia.



È ora previsto che la prova scritta si basi su temi formulati dal Ministro della giustizia, che hanno per oggetto la redazione di un atto giudiziario su diritto sostanziale e di diritto processuale, fondato su un quesito in una materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. Chi consegue un punteggio di almeno 18 punti passa alla prova orale, articolata in 3 fasi. I 3 membri della commissione possono assegnare fino a 10 punti per ciascuna delle 5 prove. Nella prova orale occorrono almeno 105 punti ma in tutte le 5 prove il punteggio di base deve essere almeno 18.