Colpisce che uno dei paesi più votati da sempre alla libertà sessuale abbia varato una legge così esplicita in materia di sesso, che comporterà molte complicazioni in tal senso. Una legge giustissima, per carità basti pensare a tutti quei casi di coercizione psicologica che si fanno negli ambienti di lavoro o tra amicizie, quella approvata dal Parlamento svedese a larga maggioranza, che definisce stupro l’atto sessuale senza consenso da parte femminile. Secondo Anna Blus, ricercatrice di Amnesty International sui diritti delle donne n Europa, “si tratta di una grande vittoria per i dritti delle donne, una legge che chiedevamo da dieci anni”. Sono dieci i paesi in Europa adesso con tale legge, troppo pochi: “La maggior parte degli stati europei condiziona la definizione di stupro alla forza fisica, alla minaccia o alla coercizione: una definizione obsoleta che causa danni incommensurabili” ha detto ancora la donna. Ma, come dicevamo, si tratta adesso di capire esattamente cosa significa sesso senza consenso. Di fatto, autore di stupro può diventare anche un marito, d’altro canto per secoli il sesso in famiglia è stato di questo tipo, uomini spesso brutali, spesso ubriachi, che tornando a casa pretendevano l’atto sessuale anche contro la volontà della donna, oggetto di piacere per il marito.



SVEZIA: “RAPPORTO SENZA CONSENSO È STUPRO”

Il consenso dice la nuova legge deve essere espresso in modo verbale o fisico mentre la passività della vittima “non sarà più considerata un segno di partecipazione volontaria al rapporto sessuale”: “Se una persona vuole impegnarsi in attività sessuali con qualcuno che rimane inattivo o dà segnali ambigui, dovrà scoprire se l’altra persona è disponibile”. Vengono poi introdotte due nuove forme di reato, lo stupro colposo e l’abuso sessuale colposo, si rischia per entrambi fino a 4 anni di carcere. Significa che una persona che ha percepito che l’altra persona non sta partecipando volontariamente, ma continua il rapporto, è punibile. Insomma, ci sarà da fare grandi discussioni prima di fare l’amore e questo riporta a una concezione che in fondo era quella che valeva prima della cosiddetta rivoluzione sessuale degli anni 60, un rispetto verso la donna e della donna verso se stessa che è venuto a mancare completamente. Ma non sarà facile giudicare se in caso di denuncia per violenza sessuale ci sia stato o meno il consenso, e quante persone potranno inventarsi l’accusa per motivi di litigio, gelosia o altro? Bisognerà registrare il consenso come prova di difesa?

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