In caso di estinzione anticipata dei prestiti, si possono avere indietro tutti i costi sostenuti. Lo prevede il decreto legge Asset, varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 7 agosto insieme al decreto Giustizia. Entrambi sono stati firmati nel pomeriggio di ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dunque, la disposizione annulla le restrizioni al rimborso totale che erano state introdotte poche settimane fa con il decreto salva-Infrazioni dello scorso luglio.



Pertanto, viene ripristinata la regola in base alla quale “per i contratti di credito al consumo, in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto alla restituzione di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito (comprensivi di interessi e spese, come chiarito dalle sentenze della Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia)“. Quella sull’estinzione anticipata dei prestiti è una retromarcia da parte del governo, che comunque era stata anticipata nei giorni scorsi da Fratelli d’Italia.



ESTINZIONE PRESTITI E RIMBORSO COSTI, RETROMARCIA GOVERNO

Fratelli d’Italia aveva annunciato l’abrogazione delle restrizioni spiegando che sarebbe arrivata in uno dei provvedimenti successivi. L’emendamento era stato fortemente contestato dalle associazioni dei consumatori. Dunque, è stata apportata una “correzione” per rimediare ad uno scivolone della maggioranza sul decreto salva-Infrazioni che, infatti, aveva inserito una restrizione temporale che danneggiava i consumatori a vantaggio delle banche.

Secondo alcuni osservatori, si poneva parallelamente all’accelerazione sulla nuova tassa sugli extraprofitti. Da qui l’annuncio di una correzione nel primo provvedimento utile. Come detto, è stato fatto: la norma è contenuta nel decreto Asset e ripristina la regola per la quale, in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito al consumo, il consumatore ha diritto alla restituzione di tutte le spese sostenute (comprensive di interessi e spese) a prescindere da quando siano stati stipulati i contratti.