L’ultima sentenza della corte di Cassazione ha fatto scattare la bancarotta impropria da reato societario a carico del vice presidente della società se il bilancio approvato dal consiglio di amministrazione si rivela falso , ma a pagare deve essere il Cda in quanto è l’unico organo delegato alla scrittura del documento contabile che, proprio in virtù di questo, non può essere delegata ai singoli amministratori della società. Questo ha comportato che gli illeciti, in primo luogo attribuiti al vicepresidente, ricadono integralmente su tutto il CDA, anche il reato di falso in bilancio. Questo vale anche nei confronti dei membri che non hanno delega operativa e, in generale, da tutti coloro che non hanno fatto annotare a verbale il proprio dissenso. Ciò vale sia nelle società per azioni sia in quelle a responsabilità limitata.



Falso in bilancio: quando il CDA risponde in solido

Il fatto di specie ha visto la condanna definitiva di un uomo, prima presidente per 4 anni, poi vicepresidente, di una società consortile cooperativa a responsabilità limitata che sarebbe presto divenuta insolvente. La condanna attiene al reato bancarotta impropria per effetto di false comunicazioni sociali. Ma è evidente anche l’esistenza del reato di bancarotta in quanto le cifre taroccate esposte nelle scritture contabili consentono alla società in rosso di ottenere ancora credito dalle banche e dunque di proseguire l’attività, aggravando però il dissesto. È quanto emerge dalla sentenza 23014/23, pubblicata il 25 maggio dalla quinta sezione penale della Cassazione.



Oltre alla responsabilità indiscutibile del CDA, i giudici notano anche che i membri dell’organo fossero in un qualche modo consapevoli di quello che stavano facendo: non deposita il bilancio al registro delle imprese e si dimette in blocco prima di approvarlo. Sapevano forse che i dati esposti fossero falsi come quelli dell’anno precedente? Il sospetto è lecito, ma è certo che con quei documenti contabili l’azienda avrebbe potuto avere altri crediti bancari attraverso la rappresentazione di una solidità imprenditoriale fittizia e inesistente.

Falso in bilancio: la bancarotta impropria derivante dalla responsabilità del CDA

L’aggravamento del dissesto conseguente alla creazione del “buco” è stato realizzato garantendo che l’attività sia andata avanti accumulando perdite senza interventi di ricapitalizzazione o procedendo alla liquidazione.



La società ha però scelto di dotarsi di un organo collegiale come il consiglio di amministrazione, per questo la redazione del bilancio non può essere delegata ai singoli amministratori (ex articolo 2381, comma quarto, Cc). E ciò vale in tutti i casi, con l’eccezione del fatto che nel Cda non risultano formalizzate deleghe a singoli membri. Per questo tutti i membri del CDA rispondono in solido verso la società dei danni che derivano dall’inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto: gli amministratori risultano quindi responsabili degli illeciti deliberati dal consiglio se non scatta il meccanismo di esonero in favore di chi esprime e fa annotare il suo dissenso, previsto dall’articolo 2392, terzo comma, e dall’articolo 2476, primo comma, Cc rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.