Le nuove Faq del Governo, alla luce del decreto varato il 13 marzo, in vigore dal 15 marzo al 6 aprile, sono state pubblicate. C’è una prima conferma: anche in zona rossa si può andare nelle seconde case. Oltre che per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità, anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma, sono consentiti gli spostamenti anche per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione. Non si possono invece visitare amici e parenti. «Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021». La deroga è stata concessa nelle zone arancioni e gialle (ma queste ultime sono sparite), dove le visite ad amici o parenti sono consentite, ma solo una volta al giorno e verso una sola abitazione privata dello stesso Comune, per massimo due persone (i minori di 14 anni non vengono conteggiati). Anche qui però non ci si può spostare comunque da un Comune all’altro.
Quindi, la differenza è data dal fatto che in zona rossa bisogna motivare lo spostamento anche all’interno del proprio Comune, in zona gialla-arancione no. Chi vive in un Comune che ha fino a 5mila abitanti è consentito spostarsi entro i 30 km dal confine, eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma, anche per le visite nelle modalità già descritte, ma è vietato spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.
FAQ: PASQUA, SEPARATI E FUNZIONI RELIGIOSE
Nelle Faq del Governo c’è anche un riferimento alla Pasqua. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 è possibile spostarsi, ma una sola volta al giorno, verso un’altra abitazione privata della stessa Regione. Permessi anche i ricongiungimenti familiari: «Il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia». Consentiti anche gli spostamenti per separati o divorziati per raggiungere i figli minorenni. Ma questi spostamenti devono «in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori». Per gli spostamenti da/per l’estero, invece, bisogna consultare la sezione messa a disposizione dal Ministero degli Esteri per informazioni specifiche. Le Faq fanno chiarezza anche sulle funzioni religiose: si può raggiungere il luogo di culto più vicino a casa o durante il tragitto verso lavoro o negli spostamenti determinati da necessità.
FAQ: ATTIVITÀ SPORTIVA, MINORI E AUTO
Anche in zona rossa è possibile svolgere attività sportiva nel territorio del proprio Comune, ma in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza di due metri. Se si usa bicicletta o si effettua corsa, si può entrare in un altro Comune, ma se questo spostamento è «funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza». Si può anche andare nei parchi, evitando sempre assembramenti e comunque vicino casa, a meno che non vi siano ordinanze locali che lo vietino. Queste peraltro prevalgono rispetto al decreto del Governo. Ai minori è consentito l’accesso, insieme a familiari o altre persone conviventi o deputate alla loro cura, alle aree di gioco nei parchi e giardini per attività ludica o ricreativa all’aperto, ma nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Per quanto riguarda le auto, ai non conviventi è consentita «la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina». L’unica occasione in cui l’obbligo della mascherina può essere derogato è nell’ipotesi in cui l’auto è dotata di separatore fisico in plexiglas tra la fila anteriore e quella posteriore. In questo caso è consentita la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.