Alle tante domande che i cittadini si fanno dopo il nuovo Dpcm prova a rispondere il Governo con le Faq. Tanti i chiarimenti sugli spostamenti, in particolare sui ricongiungimenti, un tema su cui abbiamo realizzato un focus specifico. Il nodo sono le seconde cose. C’è chi si chiede se si possa trasferire, ad esempio, in una casa vacanze. Ma ciò non è possibile se si trova in un’altra regione e il contratto d’affitto è stato stipulato dopo il 14 gennaio. In questo caso, bisogna aspettare almeno fino al 15 febbraio, quando scade il divieto di spostamento. La deroga serve a consentire il ritorno a chi vi si era recato prima del blocco, non è un via libera alle vacanze. Peraltro, la possibilità di rientrare in una seconda casa è valida per affitti superiori ai 30 giorni. Una limitazione che ha suscitato le proteste delle associazioni dei gestori di affitti brevi i quali denunciano una discriminazione nei confronti di chi affitta appartamenti, ville e residence per periodi più limitati.



Per quanto riguarda i parchi pubblici, spetta ai sindaci decidere se tenerli aperti e a quali condizioni. In zona rossa comunque ci si può recare solo per una passeggiata e fare attività motoria, portare il cane, ma solo in quello più vicino. Ci si può spostare in bici uscendo dal Comune a condizione di ritornare da dove si è partiti e che sia attività sportiva. Allo stesso modo, nelle località di montagna è consentito andare con le ciaspole o fare sci di fondo o passeggiate. (agg. di Silvana Palazzo)



FAQ GOVERNO DPCM: REBUS SECONDE CASE

Sono possibili gli spostamenti verso le seconde case, anche se in un’altra Regione o Provincia autonoma, pure “arancione” o “rossa”. Lo chiarisce il Governo nelle Faq relative al nuovo Dpcm del 14 gennaio 2021, le quali precisano che ciò vale solo per coloro che possono dimostrare di avere effettivamente titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto legge del 14 gennaio. Nelle Faq (qui quelle aggiornate) si spiega anche che si tratta di una possibilità limitata al rientro, questo perché le misure in vigore permettono di fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza alcuna limitazione per le “seconde case”. Il titolo per recarsi nella seconda casa deve avere data certa: quella di registrazione di una scrittura privata o di un atto stipulato dal notaio, ad esempio, anteriore al 14 gennaio. Quindi, sono esclusi i titoli di godimento successivi a questa data, anche le locazioni breve non soggette a registrazione. Inoltre, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone che non appartengono al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare solo tale nucleo. È sufficiente copia del titolo di godimento con data certa o autocertificazione, che sarà poi oggetto di controllo successivo.



FAQ GOVERNO DPCM: SPOSTAMENTI SPORT E ASPORTO

Le Faq del Governo precisano che gli spostamenti tra regioni sono concessi anche agli “accompagnatori”. Se la persona che deve spostarsi non ha la macchina o la patente per farlo, se non è autosufficiente o ha un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare, preferibilmente convivente, o da una persona incaricata. In quest’ultimo caso devono indossare entrambi la mascherina. Gli spostamenti sono consentiti anche «se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista». La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata se si svolge attività prevalente di bar senza cucina (o altri esercizi con codice Ateco 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice Ateco 47.25). Invece la consegna a domicilio «è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti». Per quanto riguarda alberghi e altre attività ricettive in zona arancione o rossa, la consumazione di cibi e bevante all’interno è consentita per i soli clienti alloggiati.

Le Faq del Governo chiariscono anche che gli spostamenti per funerali di parenti, anche tra regioni di colore diverso. Questo vale per i parenti stretti, quelli entro il secondo grado di parentela o se è l’unico parente rimasto. Ciò «costituisce causa di necessità per spostamenti». Per quanto riguarda lo sport, ci si può recare presso centri e circoli sportivi in area gialla ma per attività all’aperto di base, «in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli». Infine, per quanto riguarda l’attività venatoria o la pesca dilettantistica/sportiva sono consentite ovunque solo in area gialla, nell’ambito del proprio Comune in zona arancione, mentre sono vietate in zona rossa.