La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.6 del 20 marzo 2023, ha chiarito che il pagamento parziale e l’invio posticipato delle e-fatture sono considerate sanabili e quindi non possono condurre alla definizione di una lite.

È stato dunque definito dall’ente che con il pagamento del 90% dell’imposta non ci sarà la possibilità di definire una lite. In particolare la consegna del Pvc entro il 31 marzo sarà ritenuto un elemento sufficiente per la definizione agevolata che prevede uno spazio più ampio per le irregolarità formali, anche nei casi che riguardano le fatture elettroniche.



Fattura elettronica 2023: le agevolazioni previste per irregolarità formali

Prima che l’Agenzia delle Entrate offrisse gli opportuni chiarimenti infatti era previsto, almeno per quei casi in cui la controversia è soggetta alla procedura di reclamo prevista dall’articolo 17 bis del dlgs 546 del 1992, l’ipotesi di costituzione in giudizio alla data del 1 gennaio 2023 entro i 90 giorni previsti per la conclusione dell’iter del reclamo. Qualora i contribuenti che rientrino nella categoria di coloro che abbiano commesso “irregolarità formali” e abbiano proceduto alla costituzione in giudizio, l’Agenzia dichiara l’improcedibilità dello stesso giudizio, data la sanabilità dichiarata dallo stesso ente per le stesse.



Chi non ha impugnato l’atto entro 90 giorni dunque può ottenere una delle forme di adesione agevolata ed acquiescenza con sanzioni ridotte ad un diciottesimo, soprattutto se l’atto emanato dall’Agenzia sia considerato impugnabile entro il 31 marzo 2023. L’Agenzia in questo senso si attiene letteralmente alla norma secondo cui sulla base dell’art 179, il presupposto per l’adesione agevolata avviata su processo verbale di constatazione è esclusivamente l’avvenuta consegna dello stesso entro il 31 marzo 2023.

Fattura elettronica 2023: gli errori nella fattura elettronica

Inoltre l’Agenzia distingue il caso di intervenuta decadenza dal piano di rateazione (per gli accertamenti con adesione, reclami, conciliazione giudiziale ed acquiescenza) che siano stati formalizzati entro il 1 gennaio 2023 (disposizioni contenute nei commi da 219 a 221 della legge). Nel caso in cui le rate siano scadute e non sanate ai sensi dell’articolo 15 ter del dpr 602 del 1973, la regolarizzazione dovrà inglobare la totalità degli importi considerando però solo il debito residuo.



Nel caso in cui alla data del 1 gennaio 2023 non si sia verificata la decadenza, la regolarizzazione dovrà riguardare solo l’importo scaduto alla data del 1 gennaio 2023. Invece le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate con le modalità agevolate previste dalla finanziaria.

L’agenzia delle entrate chiarisce anche alcune questioni che concernono la sanatoria di fatture elettroniche emesse con errata indicazione del codice “natura”, ma correttamente inserite nella dichiarazione IVA, nonché nel caso di fatture elettroniche inviate al sistema di interscambio (SdI) oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con relativo versamento dell’imposta ed anche nell’ipotesi corrispettivi elettronici correttamente memorizzati, non inviati all’Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’IVA dovuta.