L’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica all’inizio dell’anno per titolari di partita Iva e azienda ha comportato alcune importanti novità e, di conseguenza, anche qualche problema iniziale e dubbio. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio legato al divieto di emettere fattura elettronica per quanto concerne i veterinari ma cosa cambia per i rifornimenti di carburante? A spiegarlo è Vvox.it che rivela come l’introduzione della fatturazione elettronica in questo ambito ha comportato l’abolizione della scheda carburante, utilizzata per tener traccia dei rifornimenti effettuati e quindi ottenere le detrazioni fiscali correlate. Per poter continuare a ottenere detrazioni fiscali sui rifornimenti, occorre usare solo metodi tracciabili (carte di credito, bancomat, bonifici postali e bancari, assegni). In caso di pagamento in contanti, anche se il professionista dovesse richiedere l’emissione di fattura, l’addetto alla stazione di rifornimento non potrebbe emetterla né in formato elettronico né compilando la scheda carburante. In seguito, in presenza di un pagamento tracciabile per qualsiasi tipo di carburante, il benzinaio ha un giorno di tempo per compilare il documento e inviarlo al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo dell’Iva e l’invio della fattura elettronica al cliente. (Aggiornamento di Emanuela Longo)



I DUBBI DEI PROFESSIONISTI

La fattura elettronica ha comportato alcuni problemi iniziali, nel momento in cui è stata introdotta per molti professionisti, e ancora oggi ci sono degli importanti chiarimenti. Come quello che è stato dato direttamente dall’Agenzie delle Entrate martedì scorso, con una delle risposte alle istanze di consulenza giuridica, precisamente la numero 15. Il quesito posto è piuttosto semplice. Lo riportiamo di seguito: “Con l’introduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica ex articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, l’istante chiede ‘se i Medici Veterinari – inviando al Sistema di Interscambio (Sdi) tutte le fatture elettroniche delle loro prestazioni professionali possano essere esonerati dall’invio delle medesime al Sistema Tessera Sanitaria’”.



FATTURA ELETTRONICA, IL CHIARIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel dare la propria risposta al quesito posto, l’Agenzia delle Entrate ricorda l’esistenza del “divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono “tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria”, i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, “non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”. Viene quindi evidenziato che “a tale divieto non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscano oggetto di invio al Sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI”.



IL DIVIETO PER I VETERINARI

Dunque la risposta data dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che esiste un divieto di emettere fattura elettronica nel caso di dati da trasmettere al Sistema tessera sanitario e non quindi una mera facoltà a non emettere fattura elettronica. Un chiarimento senza dubbio importante per i professionisti che operano nel settore. Come evidenzia poi ecnews.it, “in tema di fatturazione, l’Agenzia ricorda che anche per tali soggetti vige il principio generale per cui una fattura che documenti sia spese da inviare al Sistema tessera sanitaria, sia altre voci di spesa, dovrà essere analogica o elettronica extra SdI”. L’Agenzia delle Entrate, infatti, a inizio anno aveva spiegato che “le spese sanitarie ‘miste’ sono sempre da fatturare in via analogica, distinguendo diverse fattispecie solo in merito alle modalità di comunicazione dei dati al Sts, fermo appunto il divieto di fatturazione elettronica”.