Come sappiamo a partire dal primo ottobre è terminata la fase di moratoria delle sanzioni relative alle partite IVA che non hanno rispettato l’obbligo di fatturazione elettronica , che è entrato in vigore a partire dal primo luglio 2022 per tutte le partite IVA, comprese quelle a regime forfettario che hanno un fatturato superiore a 25.000. Ma perché ha continuato a fatturare mediante una fattura cartacea, quali sono le sanzioni?
Fattura elettronica Partite IVA: sanzioni previste
Anzitutto va detto che chi non emette la fattura elettronica entro 12 giorni successivi a quello di effettuazione delle operazioni verrà punito in base alle previsioni dell’articolo 6 comma 2 del decreto 471/1997 e quindi con una sanzione che oscillerà dal 5 per cento al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro se dall’errore non derivano conseguenze sul calcolo del libro delle imposte sui redditi.
Se invece il contribuente atto tempestivamente registrato il corrispettivo ai fini delle imposte dirette e altresì provveduto alla tardiva emissione della fattura verrà assoggettato alla sanzione residuale di cui è l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto 471/1997 compresa tra 250 e 2000 euro.
Fattura elettronica Partite IVA: chi ottiene l’esonero
Naturalmente questi obblighi non valgono per coloro che hanno un fatturato inferiore a 25 mila euro e sono quindi inserite all’interno del regime forfettario. Chi però rientra nello stesso regime ma ha un fatturato superiore a quella cifra, dal primo luglio 2022 sarà soggetto ai medesimi obblighi. In totale sono 800.000 le partite IVA esonerate tra microimprese, lavoratori autonomi e professionisti che saranno ancora liberi per altre due anni, ma poi anche per loro varranno queste regole.
Tuttavia le sanzioni di cui all’articolo 6 comma 2 del decreto 471/1997 attengono a chi non emette la fattura elettronica entro 12 giorni successivi a quello dell’effettuazione delle operazioni e la sanzione può oscillare dal 5% al 10% dei corrispettivi , con un minimo imponibile di 500 euro. Si tratta in realtà di una sanzione controversa poiché molto spesso la fattura viene emessa anche sulla base della disponibilità ad effettuare la transazione da parte del cliente e non necessariamente della conclusione della prestazione professionale offerta.