Fedez perde la battaglia legale contro il Codacons. Lo rivela l’Associazione dei consumatori in una nota in cui spiega che il rapper aveva sporto querela per diffamazione dopo essere stato accusato di «pubblicità occulta» e «omofobia». Le richieste di Fedez però sono state respinte dal tribunale di Roma, che ha disposto l’archiviazione della querela «per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo». La vicenda risale al 2021, quando il Codacons denunciò un caso di presunta pubblicità occulta del rapper in favore di un noto marchio sportivo durante il concertone del primo maggio a Roma. Inoltre, rese noti alcuni «testi omofobi» di Fedez in concomitanza con la campagna di Fedez sul ddl Zan. Il marito di Chiara Ferragni decise allora di sporgere denuncia contro il Codacons per diffamazione.
Ma il gip Anna Maria Gavoni del tribunale di Roma rigetta le richieste e, aggiunge l’associazione, «boccia Fedez su tutta la linea, confermando in pieno la legittimità delle denunce del Codacons». Nel testo dell’ordinanza con cui è stata archiviata la querela si legge che, per quanto riguarda la questione della pubblicità occulta, «la oggettività del fatto, ovvero dell’aver indossato sul palco del concerto del 1° maggio il Lucia un cappellino recante il logo Nike, ammessa anche dall’opponente, va strettamente connessa alla pendenza presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un procedimento a carico dello stesso Lucia».
FEDEZ PERDE CAUSA CONTRO IL CODACONS “DIFFAMAZIONE? FATTO NON SUSSISTE”
Il gip del tribunale di Roma «non rileva come evidenziato dal PM la circostanza che sia stato archiviato tale procedimento atteso che la medesima Autorità ha definito tale pubblicità palese e non occulta, corroborando tale qualifica l’interesse pubblico della notizia». Per quanto riguarda, invece, la posizione sull’omofobia relativa alla canzone “Tutto il contrario” di Fedez, il gip ritiene che l’espressione usata e contestata dall’indagato non vada estrapolata da una vicenda molto più ampia, cioè quella relativa alla pubblicità, su cui opinione pubblica e indagato hanno posto l’attenzione.
Come riportato dal Messaggero, in questo contesto il gip ritiene che «l’offesa alla reputazione personale dell’opponente non abbia raggiunto un certo livello di gravità e non sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale della stessa». Di conseguenza, «l’ipotesi accusatoria non trova fondamento per insussistenza del fatto e per quella dell’elemento soggettivo, con conseguente archiviazione del procedimento penale».