I datori di lavoro che non hanno rispettato gli obblighi relativi all’assegnazione delle ferie verso i propri lavoratori, 30 giugno cadrà la scadenza per le ferie non godute è maturata nell’arco del 2020. In caso di inottemperanza degli obblighi ha la scadenza, che sanzioni verranno comminate al datore di lavoro?



In questo caso dovranno essere versate anche i relativi contributi entro il 20 agosto 2022, il che genera un secondo obbligo che viene esteso anche ai permessi per le ex festività e per la riduzione di orario non goduto, la cosiddetta Rol.

Ferie non godute: perché questo obbligo

Il periodo di godimento delle ferie deve essere il più continuativo possibile, queste devono essere retribuite dal datore di lavoro. Tuttavia il tempo di godimento delle ferie può essere anche stabilito dal datore di lavoro a seconda delle esigenze dell’azienda. L’ideale sarebbe quello di riuscire a conciliare gli interessi del lavoratore con quelli dell’impresa così come vuole l’articolo 2109, comma 2 codice civile.



Inoltre la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità. Il diritto alle ferie Inoltre è supportato anche dal decreto legislativo 66/2003 che attua le normative europee 93/104/CE e 2000/34/CE

Sulla base di questa normativa infatti si stabilisce che le ferie devono avere una durata annuale non inferiore a 4 settimane. I criteri di calcolo possono avere una durata minima superiore possono essere regolati da contratti collettivi.

Ferie non godute: sanzioni

Ma in che modo devono essere distribuite queste ferie? La normativa stabilisce che le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi. Quindi entro il 30 giugno 2022 possono essere godute le ferie maturate nel 2020, se si eccede anche di due settimane relative all’anno lavorativo 2021, queste possono essere godute fino al 30 giugno 2023. Tuttavia a causa dell’emergenza covid quest’anno il termine del 30 giugno può essere prorogato a causa delle sospensioni, ciò comporterebbe uno slittamento anche per le contribuzioni residue da versare.



Le sanzioni da 120 a 720 euro per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori, da 4800 euro per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori oppure che si sono verificate per 2 anni. Da 960 a 5400 euro per violazioni di ferie non maturate e retribuite a più di 10 lavoratori o per almeno 4 anni.