Qualunque contratto sottoscritto dai lavoratori italiani, prevede che le festività vengano retribuite in busta paga. Si tratta di un diritto garantito nel nostro Bel Paese e con delle normative contrattuali e legislative ben specifiche. Tuttavia alcune disposizioni potrebbero essere “differenti”.
Ogni giorno di festa può essere retribuito in un modo differente. A variare sono i contratti nazionali del lavoro e i giorni che cadono durante le feste oppure per i feriali.
Le festività sono retribuite in busta paga secondo le regole del CCNL
La Legge impone una netta differenza tra le festività retribuite in busta paga, differenziandole per infrasettimanali e nazionali. I giorni di festa e lavorati sono pagati in più rispetto alla paga base ordinaria (nello specifico tra il 50% e il 100% proporzionato al salario per ciascuna ora).
Esistono però altri contratti di lavoro, regolamentati dallo stesso CCNL, che prevedono un “giorno di riposo compensativo“, ovvero una giornata il cui lavoratore potrebbe sfruttare per riposare in più rispetto al previsto, e da sostituire come “pagamento supplementare”.
Nel 1977 è stata promossa una Legge (la numero 54 dell’anno ’77), che ha deciso di eliminare la retribuzione su alcune festività quali:
- San Giuseppe (risalente al 19 di marzo);
- Ascensione (che si verifica dopo 39 superata la Pasqua);
- Corpus Domini;
- Santi Paolo e Pietro (che cade il 29 di giugno, ad eccezione di Roma visto che sono santi patroni);
- Unità Nazionale (si festeggia ogni 4 di novembre).
In tali giornate di festa sono previste delle ore che vengono pagate a patto di non superarne una determinata soglia.
Tutte le festività pagate nel 2025
Al di là delle feste sopra citate e retribuite in busta paga, è possibile che alcune festività coincidano con dei giorni festivi. Ne è un esempio la Pasqua di quest’anno che cade esattamente di domenica. Il suggerimento resta quello di accertarsi delle condizioni e clausole tramite CCNL.
Naturalmente è indispensabile osservare il calendario secondo le festività principali, dal 1° di gennaio per il Capodanno al Ferragosto, da Ognissanti al Natale e Santo Stefano.