Potrebbe essere molto difficile per la difesa di Filippo Turetta far riconoscere un vizio di mente legato alla depressione, quindi la strada per la parziale incapacità di intendere e volere sarebbe in salita. Da qui il nuovo piano dei legali del 22enne, accusato dell’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Stando a quanto riportato dal Messaggero, puntano all’omicidio preterintenzionale, reato punito con la reclusione da 10 a 18 anni, quindi meno rispetto all’omicidio volontario contestato dalla procura di Venezia e che, in presenza delle aggravanti, potrebbe portare alla condanna all’ergastolo.



Dunque, gli avvocati Giovanni Caruso e Monica Cornaviera potrebbero giocare la carta dell’omicidio preterintenzionale, tentando di sostenere che Filippo Turetta volesse solo bloccare Giulia Cecchettin e che le conseguenze mortali del fendente, inferto mentre l’ex fidanzata era di spalle, siano andate oltre le sue intenzioni. Ma per il gip la «volontà» dell’omicidio è «palese» per le «modalità dell’aggressione» che avviene a «più riprese».



OMICIDIO GIULIA CECCHETTIN, FILIPPO TURETTA “IMPULSO DEL MOMENTO”

L’azione omicidiaria era cominciata 25 minuti prima, nel parcheggio di Vigonovo, durante la violenta lite a cui aveva assistito un vicino di casa di Giulia Cecchettin. Ma non è da escludere neppure che la coltellata fatale, quella per la quale la ragazza è morta dissanguata, sia stata sferrata in quel “buco” di 10 minuti, tra le ore 23:40, quando la ragazza venne spinta, battendo la testa contro un marciapiede, venendo caricata di nuovo in auto, e le 23:50, quando l’auto Fiat Punto venne inquadrata mentre lasciava Fossò.



In tal caso, secondo il Messaggero, ci sarebbe meno margine per sostenere la tesi dell’omicidio preterintenzionale, che avrebbe potuto avere un senso giuridico solo se dall’autopsia fosse emerso che Giulia Cecchettin fosse morta per il trauma cranico dovuto alla caduta a terra. Filippo Turetta ha precisato che la sua aggressione è stata dettata da un impulso del momento per provare a sfuggire all’eventuale contestazione dell’aggravante della premeditazione, ma a prescindere da ciò, anche solo il riconoscimento dell’aggravante dei motivi abietti farebbe scattare l’ergastolo.