La tutela del risparmio è fondamentale e la nostra Costituzione sottolinea al primo comma dell’articolo 47 questa valenza: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito». È bene ricordare come la «disciplina» e il «controllo» siano anche elementi da non sottovalutare in capo al risparmiatore. Quest’ultimo, talvolta, trovandosi di fronte a numerosi allegati contrattuali o prospetti arricchiti da varie composizioni grafiche – un’insieme che sovente viene commentato come “troppa carta” – preferisce la non lettura passando subito al “dove devo firmare?” al quale segue l’immediato “qui, qui, un’altra qui, e qui”. Dopo questo momento – della cosiddetta sottoscrizione – l’importo risparmiato diviene investimento. Una verosimile “via di non ritorno” che da un lato vede l’investitore come un soggetto edotto e consapevole dell’universo che il proprio patrimonio visiterà durante un proprio arco temporale e, sul versante parallelo (e non opposto), l’intermediario che ha provveduto a informare e illustrare le caratteristiche dello strumento finanziario o servizio di investimento proposto.



Non è questa la sede dove approfondire e attribuire le colpe dei molti scandali finanziari nazionali e internazionali, ma è pur vero che in alcuni casi lo stesso sottoscrittore ha decisamente sopravvalutato la propria conoscenza in caso di perdita: il “non sapevo” – pronunciato sempre dopo il nefasto accaduto – segue in molte occasioni il precedente “ovvio” quale commento alla documentazione presentata in sede di adesione. Nessuno può sapere tutto e la giusta informazione deve essere un elemento prioritario: soprattutto per chi vede trasferiti i propri averi da una destinazione a un’altra. Anche il fattore personale declinato con il consueto “mi fido” è oggetto di obiezione poiché consultare la modulistica è un gesto obbligato e non un atto di sfiducia nei confronti del proponente. Il “non sapere” e il “fidarsi” rappresentano impervie strade che, spesso, conducono a sinonimi come l’incoscienza e la pigrizia.



Oggi – di fatto – la normativa italiana si presenta molto completa dal punto di vista dei vari regolamenti e, sul fronte prettamente finanziario, già l’introduzione della Mifid ha imposto una serie di validi presidi a tutela del risparmiatore. Coerentemente all’adozione della direttiva europea, ora anche il versante assicurativo e i suoi sottoscrittori godranno di indubbi vantaggi con il recente recepimento in materia di distribuzione. Da martedì, Consob e Ivass hanno diffuso le loro regole di condotta e gli obblighi informativi a cui si dovranno attenere gli intermediari nella distribuzione di Ibip (Insurance-Based Investment Product) o più comunemente identificati come “prodotti di investimento assicurativi”.



Prendendo come riferimento la relazione illustrativa di Consob si può leggere nelle motivazioni e obiettivi del provvedimento come «tale disciplina è stata inoltre predisposta perseguendo l’obiettivo di dettare disposizioni che fossero per quanto possibile in linea con la corrispondente normativa applicabile alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento di derivazione Mifid II, considerato il carattere di armonizzazione minima della Idd. Tale scelta trova la sua ratio nella succedaneità che caratterizza gli Ibip rispetto agli strumenti finanziari e nella ravvisata opportunità di garantire agli investitori un livello di tutela analogo a quello agli stessi riconosciuto nell’ambito della prestazione dei servizi e delle attività di investimento».

Come previsto, l’entrata in vigore avverrà dal 31 marzo 2021, al fine di concedere un congruo tempo di adeguamento a tutti i soggetti vigilati. Dopo il primo trimestre 2021, gli investitori avranno con buone probabilità “altra carta” a loro disposizione e il suo buon uso vien fin da ora ben auspicato. L’obiettivo del legislatore è evidente: tutelare il risparmio attraverso un’azione mirata in capo ai soggetti distributori. Parallelamente, anche se non scritto, il messaggio è da ritenersi duplice e rivolto anche al risparmiatore. A quest’ultimo, infatti, vengono forniti ulteriori elementi di analisi e approfondimento in ottica di investimento consapevole. Si tratta di un “sapere” che deve essere obbligatoriamente affrontato poiché, in caso contrario, la colpa non potrà essere solo dell’intermediario.

Possedere un’educazione finanziaria è fondamentale soprattutto in delicati periodi come quello attuale. In molti, forse troppi, non sono a conoscenza neppure come sia previsto un mese dell’anno dedito alla promozione della stessa “educazione finanziaria”: ottobre. Un suggerimento: sfruttiamo questo periodo estivo per riavvicinarci ai nostri risparmi. Una presa di coscienza (consapevole) non solo dal punto di vista della loro redditività o del cosiddetto “quanto mi hanno reso”, ma ancor più del “come lo hanno reso”. In futuro, di fronte a una proposta iniziamo – prima – chiedendo informazioni sui rischi e – dopo – gli avvenuti rendimenti.

In finanza appare autentico il celebre «Chi vuol esser lieto, sia: del doman non v’è certezza», ma, allo stesso tempo, è sempre e ancora valido il monito di Warren Buffet «Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo». Iniziamo a conoscere.