Caro direttore,
le scrivo per richiamare la sua attenzione su un tema di estremo interesse a carattere internazionale relativo al diritto all’esenzione da tassazione su alcuni redditi di natura finanziaria realizzati in Italia da soggetti esteri residenti in Stati e territori fiscalmente cooperativi.
Recentemente ho presentato, assieme ad atri colleghi, un Question Time alla Camera allo scopo di attenzionare gli uffici del ministero dell’Economia e delle Finanze circa il mancato aggiornamento della cosiddetta white list italiana dei Paesi collaborativi (dal marzo 2017 in poi la white list non è stata più aggiornata sebbene la sua revisione debba avvenire con cadenza semestrale in virtù di una specifica previsione normativa).
La white list rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono definiti i Paesi che hanno adottato i necessari strumenti normativi per diventare fiscalmente collaborativi, come ad esempio le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, la Convenzione multilaterale concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Ocse, e in genere uno specifico accordo internazionale o l’applicazione di disposizioni comunitarie in materia di assistenza amministrativa.
È pervenuta la risposta degli Uffici del ministero dell’Economia e delle Finanze che hanno sottolineato quanto segue: “La mera constatazione dell’esistenza di un accordo bilaterale o internazionale che permetta lo scambio di informazioni potrebbe non essere elemento sufficiente per l’aggiornamento della lista, in quanto deve essere valorizzata l’effettiva condotta in tema di trasparenza”.
Si tratta – a mio avviso – di una risposta evasiva, che non chiarisce le vere motivazioni (o dimenticanza?) che hanno condotto a disattendere una norma di legge che voleva l’aggiornamento semestrale della white list, e che non ha alcun fondamento giuridico in quanto un ulteriore controllo di effettività e condotta dei Paesi in questione non sembra essere richiesto né dalla normativa italiana, né da quella internazionale, né sembra sia stata mai data rilevanza a questo aspetto nei precedenti aggiornamenti dei Paesi che attualmente fanno parte della white list.
La risposta contiene delle evidenti contraddizioni in quanto, a oggi, l’effetto del mancato aggiornamento della lista italiana è proprio quello temuto dal Ministero: escludere Paesi trasparenti dalla white list e, ancora più grave, includere Paesi che sono ritenuti dalla Commissione Ue e/o dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali (Ocse) come collaborativi in termini di scambio di informazioni fiscali.
Sempre nella risposta si legge, inoltre, che “i presupposti che sovrintendono alla compilazione delle due liste – quella italiana e quella comunitaria (il riferimento è alla lista della Commissione Ue dei Paesi fiscalmente non collaborativi, ndr) – sono diversi e da ciò derivano evidenti criticità” e ancora “al fine di evitare un impatto negativo a livello di compliance internazionale, si dovrebbe valutare di adottare una modifica legislativa che uniformi i requisiti previsti dalla normativa interna a quelli previsti a livello europeo”.
Su quest’ultimo punto, oltre ai presupposti che sovrintendono alla compilazione sui quali non mi dilungherò, è evidente che il mancato aggiornamento della lista italiana dei Paesi collaborativi da parte delle Istituzioni preposte richieda con urgenza l’assunzione di una decisione, al fine di risolvere questa spiacevole situazione, oggi causa di disparità di trattamento e perdita di gettito per lo Stato. Ciò in quanto, al momento, assistiamo a un vero e proprio stallo da parte dei tecnici del ministero.