Il dl Aiuti introduce una serie di modifiche strutturali che concernono le rateizzazioni e le relative semplificazioni, portate da 60 a 120 mila euro ed estendono i margini per evitare la decadenza. Ecco in sostanza cosa è stato modificato con il decreto aiuti.
Fisco: non più 5 ma 8 rate non pagate per evitare la decadenza
Il tanto contestato decreto aiuti che ha causato la crisi di governo per il mancato accordo sul Superbonus 110% e Reddito di cittadinanza, ha però allargato la possibilità di avere margini per far fronte ai ritardi di pagamento che vengono estesi da 5 a 8 mesi, così da evitare la decadenza.
Inoltre le somme rateizzabili in modalità semplificate sono aumentate da 60 a 120 mila euro.
In tema di rate non pagate, l’Agenzia inoltre ha precisato che:
La Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste.
“Si ricorda – sottolinea l’Agenzia delle entrate – che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione”. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. ‘zona rossa’ la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate”.
Fisco: la compensazione crediti PA/cartelle è strutturale
Inoltre tutti i crediti non prescritti e vantati nei confronti della PA e quindi certi, liquidi ed esigibili possono essere inseriti in compensazione direttamente con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Anche questa è un’importante novità inserita dal dl Aiuti.
La compensazione è per altro estesa anche a tutti i crediti derivanti da prestazioni professionali per quanto concerne i carichi affidati all’agenzia di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.