Il 22 gennaio us (GU n. 17 del 22/01/2021) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 27 ottobre 2020 che definisce i criteri di utilizzo del Fondo nel triennio 2018/2020 per i caregivers familiari che hanno un ruolo di assistenza e cura riferito all’art. 1 comma 254 legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) rimasto bloccato per discussioni politiche parlamentari sui criteri di utilizzo del Fondo da definire attraverso l’applicazione della Legge. La lettura del provvedimento induce forti e motivate perplessità in quanto orienta a definire l’obiettivo delle modalità di gestione delle risorse del Fondo, che in totale sono 44 milioni + 23 milioni (cioè primo biennio 2018/2019 + anno 2020), consegnando alle regioni il ruolo di distribuire i fondi secondo prioritariamente criteri molto discutibili.



Un criterio è relativo ai destinatari caregivers di persone con disabilità gravissima, riferendosi come “gravissima” alla definizione usata dal decreto 26 settembre 2016 art. 3 e allegato 1 “Scale per la valutazione della condizione di disabilità gravissima (Articolo 3, comma 2)”, che comporta modifiche ricorrenti, variabili e ovviamente strettamente collegate – come prevede la norma – ai decreti di emanazione con relativi sostegni sociosanitari ed economici, riferibili a situazioni soggettive, assolutamente non stabili sia per il soggetto medesimo che per lo stesso cargiver che lo sostiene. Un secondo criterio è anch’esso opinabile in quanto si parla di caregivers di coloro che non abbiano avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, che sappiamo essersi protratte sia per la pandemia ancora drammaticamente in corso, sia per la mancanza strutturale delle RSA e quindi irrisolvibile se non in un arco di tempo lontano.



Un terzo criterio prevede che tali somme siano destinate a programmi di accompagnamento, finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver familiare con la persona assistita. Non si chiarisce cosa si intende per tale opzione poiché si dubita fortemente siano previste risorse destinate a pseudo associazioni che offrono a pagamento un’attività appunto di “consulenza” sulla quale insistono legittimi dubbi di pseudo professionalità formativa e assistenziale proliferando una miriade di soggetti sul mercato destinato ai familiari dei disabili.

Si indirizzano le Regioni a uniformare beni e servizi già predisposti sul versante del Fondo per le non autosufficienze che differiscono per il soggetto a cui sono dedicati poiché i fondi per cargivers sono per i familiari e il fondo per i non autosufficienti per le persone medesime disabili. I modelli organizzativi regionali e locali, tranne poche virtuose realtà, non sono integrabili per definizione e dalla tabella allegata alla Gazzetta Ufficiale del gennaio 2021 le risorse già suddivise sono evidentemente modeste rispetto all’incremento della non autosufficienza su tutto il territorio e tenuto che, come recita la legge, le risorse del Fondo sono e devono andare utilizzate per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. È lei o lui che deve decidere una volta stanziata la risorsa e riconosciuto il diritto di percepirla e non altri soggetti, che deciderà come utilizzarla anche a fronte di varie opportunità.



Il Decreto prevede un percorso che va attenzionato rigorosamente e che ci si augura tenga ben presente le richieste dei caregivers ai quali si consiglia vivamente di darsi una struttura associativa a livello territoriale per far valere le loro ragioni e perché le risorse non vengano utilizzate in modo discrezionale. Perché il fondo si attivi è previsto che ogni regione debba inviare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto (dunque entro il 22 marzo 2021) gli indirizzi integrati di programmazione degli interventi,  nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo anche il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità. La richiesta regionale deve essere accompagnata da una scheda del piano di massima delle attività e comprensiva di progetto di attuazione e dei relativi costi. Il Dipartimento per le politiche della famiglia del consiglio dei Ministri deve provvedere, entro quarantacinque giorni, a trasferire le risorse stanziate. Le regioni devono procedere alla ripartizione delle somme ricevute ai singoli ambiti territoriali, sulla base delle diverse esigenze e in funzione di quanto previsto dalla richiesta depositata.

Ricordo in chiusura che il Fondo è stato istituito per il “sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare” e quindi per il “riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare”. Quelle somme devono essere destinate a loro  e a nessun altro e servono a compensare il loro lavoro di cura. Si eviti di fare danni sulla pelle di chi assiste il proprio congiunto con disabilità 24 ore su 24.

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