L’Agenzia delle entrate è intervenuta recentemente precisando in che modo e chi dovrà compilare il quadro SK del modello 770 che concerne la “comunicazione degli utili corrisposti dai soggetti residenti e non residenti nonché altri dati delle società fiduciarie“.

Fondo investimenti Ue: chi non è soggetto a ritenuta

La legge numero 178/2020 che è intervenuta come modifica dell’articolo 27 comma 3 del DPR 600/1973, prevede come non siano assoggettati a ritenuta:
  • I dividendi percepiti dai fondi di investimento è che siano conformi alla direttiva del 2009/65/100 del Parlamento Europeo del 13 luglio 2009 e del Consiglio
  • Oppure i fondi di investimento non conformi alla direttiva, ma il cui gestore sia soggetto a vigilanza nel paese estero nel quale è istituito, secondo la direttiva 2011/65/Ue.
Infatti il comma 3 dell’articolo 27 del decreto presidenziale del 29 settembre 1963 numero 600 prevede l’applicazione di una “ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26%, su tutti gli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti“, lasciando però aperta la possibilità di applicare le “aliquote convenzionali in presenza di una convenzione, per evitare la doppia imposizione” stipulata tra l’Italia lo stato di residenza del percettore dei dividendi.

Fondo investimenti Ue: normativa per utili dal 1 gennaio 2021

L’esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione incassati da OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) residenti in Italia si applica anche a:
  • I dividendi corrisposti dalle società italiane a OICR conformi alla direttiva 2009/65/100 del Parlamento Europeo e del consiglio;
  • Oppure non conformi alla direttiva purché il gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel paese estero che contenta un adeguato scambio di informazioni, ai sensi della direttiva 2011/65 per la UE.
Inoltre il comma 632 della legge 178/2020 prevede che la disposizione di questa normativa si applica agli utili percepiti a decorrere dalla dall’entrata della data in vigore della presente legge e quindi si ritiene che ciao vale per i dividendi corrisposti del 1 gennaio 2021.
I dati relativi agli utili corrisposti nei confronti di questi soggetti dovranno quindi essere inseriti nel quadro sì del modello 770/2022, e sostituti d’imposta gli intermediari tenuti alla presentazione modello non dovranno indicarli nel quadro SK.


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