È aperta la stagione per accedere al contributo a fondo perduto previsto dal decreto rilancio. La norma, già di difficile lettura per la sua lunghezza, risulta difficile da applicare dopo i “chiarimenti”. Uno dei requisiti di accesso, previsto per la maggior parte delle misure adottate in relazione al Covid-19, è il calo di fatturato. Nel caso di specie il raffronto va fatto tra i mesi di aprile del 2019 e del 2020.
Questo raffronto da operarsi tra due mesi di anni diversi dimostra poco rispetto per le aziende, non potendo cogliere la stagionalità. Ideologicamente tende a “omogeneizzare” la vita delle aziende immaginando un andamento lineare della formazione del fatturato e una formazione per dodicesimi dello stesso e della conseguente redditività. L’accesso ai benefici sono regolati dal comma 10 dell’articolo 25 che recita: “Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.
Nei giorni successivi alla emanazione della norma c’è stato un acceso confronto tra le professioni contabili e l’Agenzia delle Entrate. I professionisti hanno deciso di disertare il confronto. Uno dei motivi è l’esclusione dalla platea dei beneficiari, ma non è il solo e sarebbe riduttivo pensarlo. Le professioni contabili, infatti, con la loro “diserzione” vogliono dimostrare i limiti del fisco telematico che renderebbe autosufficiente l’Agenzia delle Entrate consentendole di predisporre le dichiarazioni pre-compilate. Questa conclusione è messa in discussione dalla stessa Agenzia con la circolare emanata il 15 giugno.
L’intervento di prassi ha chiarito che i periodi che vanno confrontati devono essere assestati, secondo una tecnica ragionieristica, guidata dal principio della competenza economica. Non va operato, quindi, un confronto semplice tra i valori dei fatturati conseguiti dalle imprese nei mesi di aprile del 2019 e del 2020. Ai singoli valori vanno aggiunti e sottratti i fatturati dei mesi precedenti e successivi al mese di aprile non di competenza dello stesso. Questa semplice osservazione dimostra che il fisco telematico da solo non può farlo. Se così non fosse, il tutto si sarebbe risolto con una dichiarazione pre-compilata proposta dall’Agenzia al contribuente che sarebbe chiamato a decidere liberamente se aderire o meno sulla base di ragioni personali.
A conti fatti poi si è calcolato che la maggioranza della platea di aziende e di professionisti interessate riceverà il minimo previsto che varia dai mille ai duemila euro. La cosa che però desta maggiore perplessità non è tanto il valore della misura proposta, quanto la portata dei controlli successivi. È facile prevedere che ci saranno molte revoche e molti contenziosi non essendo prevista una clausola di salvaguardia o l’individuazione di una soglia minima di errore.
Il Presidente della Regione Campania De Luca ha erogato, in modo più pragmatico e in 15 giorni, più o meno le stesse somme, alle imprese e ai professionisti campani che rientravano nelle previsioni del piano socio-economico regionale.
Da ultimo va segnalata una svista che ha “aperto” la possibilità di accedere a questa misura anche alle società tra professionisti. Questa previsione ha fatto rientrare dalla finestra una piccola parte dei professionisti ordinistici che si voleva escludere e ha alimentato il malcontento degli esclusi. Nei prossimi giorni è auspicabile un allargamento della platea dei beneficiari, se non altro per ragioni id equità, includendo anche le professioni ordinistiche. Di converso è facile prevedere, per i prossimi anni, che si assisterà a un proliferare di contenziosi che in molti casi varranno pochi euro. Lo stesso risultato si poteva ottenere annullando il pagamento delle imposte e dei contributi in scadenza per coloro, aziende e professionisti, che hanno diritto di accedere alla misura. Si poteva agire senza alimentare richieste preventive e dispendiosi controlli successivi.