Il singolo proprietario ben può installare sulle parti comuni dell’edificio i pannelli fotovoltaici utili alla fornitura energetica esclusiva de proprio immobile, senza l’autorizzazione dell’assemblea, a patto che l’intervento non renda necessaria la modifica della superficie.

Inoltre, la Cassazione ha stabilito che l‘impianto fotovoltaico debba garantire la stabilità, la sicurezza e il decoro del fabbricato. Il parere contrario espresso dall’assemblea, dunque, non può generare alcun pregiudizio concreto al singolo condomino esclusivo che vuole passare alle fonti rinnovabili, il quale non ha interesse a impugnare la delibera ex articolo 1137 Cc.



Fotovoltaico in condominio: può essere libero secondo la Cassazione

Sulla base di quanto emerso dall’ordinanza 1337/23, pubblicata il 17 gennaio dalla sesta sezione civile della Cassazione.
Questo però a patto che l’intervento d’installazione del fotovoltaico in condominio non renda necessaria la modifica della superficie. Quindi l’impianto deve garantire la stabilità, la sicurezza e il decoro del fabbricato. Se l’installazione soddisfa quindi tutti questi criteri, il condomino potrebbe decidere di procedere all’installazione prescindendo dalla decisione dell’assemblea condominiale.



Se poi in un secondo momento venisse a costituirsi l’assemblea condominiale e nel caso quest’ultima dovesse esprimere un parere contrario, questo non può costituire alcun pregiudizio al singolo condomino che vuole ricorrere alle fonti rinnovabili per l’approvvigionamento dell’energia della propria abitazione. Quindi, secondo la Cassazione, sulla base dell’ex articolo 1137 del codice civile, non vi è alcun interesse ad impugnare la delibera. Nel caso specifico una coppia di condomini aveva impugnato una delibera avversa alla decisione di installare le fonti rinnovabili. Il voto contrario dell’assemblea ha una valenza consultiva e non decisoria, se non risulta addirittura superflua.



Fotovoltaico in condominio: i requisiti necessari

Infatti nel caso specifico, la decisione del singolo condomino non modifica l’interesse delle parti comuni e quindi l’interessato che ha deciso di eseguire gli interventi può farlo in libertà Senza curarsi delle delibere avverse.

Infatti l’assemblea ha espresso il parere contrario soltanto perché tutti gli altri condomini hanno interesse e concrete pretese ad utilizzare il bene comune, così come l’interessato. Allo stesso tempo il condomino non si è espresso in maniera contraria alla realizzazione dell’impianto, e questo sarebbe stato anche contrario alla legge.
È chiaro che il singolo condomino non può compromettere però l’uso delle parti comuni, pregiudicandone l’utilizzo anche ad altri condomini, ma questo elemento non è stato considerato nel caso specifico.