La manovra 2025 riduce i contributi destinai ai fringe benefit dell’auto aziendale. Nello specifico in Bilancio viene rivista la percentuale per l’uso promiscuo a favore dei dipendenti, passando dall’attuale 60% al 50%.

Oltre alla riduzione della percentuale cambia anche la determinazione delle aliquote, che non si baseranno più sulle alimentazioni ma sull’alimentazione del mezzo: endotermico, ibrido oppure elettrico.



Fringe benefit su auto aziendale: i nuovi conteggi

Nel 2025 il fringe benefit calcolato su un’auto aziendale verrà determinato sull’alimentazione del veicolo e proporzionato agli scaglioni di riferimento. Mentre rimane invariato il prezzo chilometrico definito dall’ACI e le variabili basate sulla percorrenza annuale entro un massimo di 15.000€.



Ecco in che modo cambiano le percentuali di detrazioni basate sull’alimentazione del veicolo:

  • Mezzi elettrici con tassa al 10%;
  • Mezzi plug-in ibridi con tassa al 20%;
  • Ulteriori mezzi con tassa al 50%.

In poche parole sui veicoli non inquinanti si risparmia in modo importante, ma lo stesso non si potrà dire per l’uso promiscuo dei mezzi che inquinano di più (a benzina o diesel ad esempio), per i quali il rapporto tra il costo chilometrico (secondo la tabella ACI) e la percorrenza convenzionale rimarrà al 50%.

I cambiamenti saranno resi effettivi soltanto sui nuovi contratti e nuove immatricolazioni (e a partire dal 1° gennaio 2025). Dunque sul parco auto attuale rimangono in vigore le stesse condizioni di oggi, mentre su quello “nuovo” saranno applicate le variazioni.



La differenza di aliquote di “ieri” e di “oggi”

La differenza tra le aliquote attuali e quelle che invece ci saranno nel 2025 sono sostanziali. Sui veicoli meno inquinanti infatti, la tassazione viene ridotta al 10% oppure al 20% (favorendo la transizione all’elettrico).

Le aliquote che oggi vengono conteggiate in base alle emissioni prodotte si suddividono in quattro fasce:

  • Emissioni 0-60 g/km: imponibile del fringe benefit fissato al 25%;
  • Emissioni 61-160 g/km: imponibile del fringe benefit fissato al 30%;
  • Emissioni 161-190 g/km: imponibile del fringe benefit previsto al 50%;
  • Emissioni oltre a 190 g/km: imponibile del fringe benefit fissato al 60%.

Unica nota che fa storcere il naso è il paradosso sulle emissioni 161 – 190 g/km che vengono “favorite” con una aliquota inferiore alla precedente (passa dal 60% al 50%).