Come spesso si riscontra nella legislazione italiana, esistono apparati normativi ridondanti e privi di organicità che vanno a definire sistemi operativi importanti per il Paese, ma che dopo anni di riforme non si riescono a riordinare e semplificare: è il caso della normativa che regola gli strumenti che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro dei giovani.



Gli istituti del tirocinio e dell’apprendistato, infatti, pur occupandosi dello stesso tema, sono sempre rimasti formalmente e normativamente indipendenti e soggetti a sistematiche revisioni, che però mai hanno considerato una sostanziale integrazione e semplificazione, lasciando lo spazio nel corso degli anni a “fantasiose” e dannosissime interpretazioni che, andando oltre lo spirito della norma, hanno creato danni importanti.



È necessario fare un po’ di chiarezza a partire dalle definizioni ufficiali dei due sistemi.

Il tirocinio è stato recentemente ridefinito dal comma 720 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2022 come “percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. …”, e si suddivide in due grandi categorie:

• Tirocinio curricolare: funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto;

• Tirocinio extracurricolare: messo in atto da un ente promotore all’esterno di un percorso di studi.



L’apprendistato è definito dall’articolo 41 del decreto legislativo 81/2015 come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, e si articola in tre tipologie:

• Apprendistato di primo livello: inserito nel corso di studi per la qualifica e il diploma di scuola media superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (Ifts);

• Apprendistato di secondo livello o professionalizzante: legato ad una qualificazione lavorativa informale (in pratica una forma di assunzione agevolata);

• Apprendistato di terzo livello o di alta formazione: inserito nel corso di studi del sistema terziario Its Academy in primis o Università.

La diversità formale principale è comunque dettata dal fatto che, mentre nell’apprendistato è formalizzato un vero e proprio contratto di lavoro, con tutte le normative e tutele che questo comporta, il tirocinio resta nel limbo di “percorso formativo”, normato in dettaglio per quanto riguarda l’extracurricolare da leggi regionali formulate da linee guida nazionali e per quanto riguarda il curricolare da accordi e convenzioni tra istituzione formativa e aziende.

Al di là degli aspetti normativi specifici, i vari studi effettuati da enti e associazioni datoriali (Anpal, Adapt, centri studi di associazioni datoriali; sindacati eccetera) in questi anni per verificare il successo delle varie formule, hanno evidenziato che sostanzialmente il tirocinio extracurricolare e l’apprendistato professionalizzante vanno a sovrapporsi come risposta all’esigenza delle aziende di inserire nuove risorse, ma con evidenti punti di vantaggio in favore del tirocinio, in quanto “meno impegnativo”, non essendo legato a un contratto di lavoro ed economicamente più vantaggioso sia per retribuzione sia per aspetti e incombenze amministrative. Tutto questo a discapito del trattamento contrattuale del giovane, che in molti casi viene ingiustamente sfruttato anche oltre quanto previsto dalla norma.

Altre incongruenze hanno fatto sì che all’apprendistato di terzo livello, a dispetto delle grandi opportunità per giovani e aziende, si sia preferito il tirocinio curricolare, meno oneroso per i datori di lavoro, ma anche qualitativamente meno performante nella formazione “on the job” dei giovani.

D’altro canto, le problematiche appena esposte in modo parziale e succinto sono ben presenti nel dibattito politico, tanto che ancora una volta si è cercato di risolverle con interventi spot.

Nella Legge di bilancio 2022 si sono date alcune indicazioni sui tirocini che dovevano, entro 180 giorni (il termine è scaduto a giugno), portare ad un accordo in Conferenza Stato-Regioni sulle linee guida nazionali, ma che al momento non ha ancora visto la luce.

Inoltre, alla Commissione lavoro della Camera dei deputati nel giugno scorso è iniziato l’esame della legge di riforma dell’apprendistato, ma lo stop dovuto allo scioglimento delle Camere ha fermato i lavori.

Ancora una volta però si sta pensando a interventi parziali e scoordinati e non a una razionalizzazione dell’intero sistema.

Una proposta di buon senso potrebbe essere allora quella di far confluire apprendistato e tirocinio in un unico provvedimento legislativo, semplificando le norme e annullando la parte contributiva dell’apprendistato, eliminando il tirocinio extracurricolare in favore dell’apprendistato professionalizzante e applicando il tirocinio curricolare (al di fuori di un contratto di lavoro) alle sole esperienze di Pcto, limitate nel tempo e aventi funzioni esclusivamente orientative.

Si dovrebbe inoltre valorizzare l’apprendistato di terzo livello, rendendolo obbligatorio (ma con reali facilitazioni per le aziende) all’interno dei percorsi Its Academy, recentemente istituzionalizzati con la legge 99 del 15 luglio 2022.

L’appuntamento delle prossime elezioni, con il successivo insediamento di un nuovo Parlamento e di un nuovo Governo, potrebbe essere l’occasione per un intervento incisivo sul tema, sempre che si vogliano far prevalere le ragioni di vantaggio per il Paese e per i giovani rispetto alle logiche di parte.

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