NUOVO REGOLE COVID: COSA SI PUÒ FARE SENZA GREEN PASS
Cambiano per la terza volta in due settimane le regole anti-Covid sancite dal Governo Draghi per dirimere gli obblighi di Green Pass base e Super Green Pass nelle attività consentite dallo stato d’emergenza Covid.
Con il nuovo Decreto approvato il 5 gennaio dal CdM si aggiungono alcune regole ulteriori rispetto ai procedimenti già in vigore con i decreti del 6 dicembre, 23 dicembre e 29 dicembre: una lunga mediazione molto animata in Consiglio dei Ministri ha escluso alla fine l’adozione del Super Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori. Si è scelta la strada dell’obbligo vaccinale per i cittadini over-50, mitigando invece restrizioni e obblighi per servizi e negozi con il Green Pass “semplice”. Andiamo con ordine, partendo da cosa in Italia si potrà fare d’ora in poi se non si ha il Green Pass (dunque i non vaccinati senza tampone negativo): ok alle attività essenziali come farmacie e negozi di alimentari (supermercati compresi). Ulteriori esenzioni dall’obbligo di certificato anti-Covid arriveranno in un Dpcm ad hoc prima del 1 febbraio: regolamenteranno quali sono le esigenze essenziali e primarie della persona per cui non sarà necessario presentare alcun Green Pass.
GREEN PASS BASE: DOVE SERVIRÀ
Dopo la firma del Governo all’ultimo Decreto Covid, ecco come cambiano le regole per l’accesso alle diverse attività che richiedono Green Pass base (vaccinati, guariti, tampone negativo nelle 48-24 ore precedenti). Servirà per clienti e lavoratori dal 1 febbraio al 15 giugno:
– banche e servizi finanziari
– negozi e centri commerciali
– uffici pubblici, Comuni, Regioni
– servizi pubblici come Poste, Inail, Inps
– parrucchieri; barbieri; estetisti (dal 20 gennaio al 15 giugno)
SUPER GREEN PASS: DOVE È OBBLIGATORIO
Per quanto riguarda invece il Super Green Pass – ottenibile con vaccinazione o certificato di guarigione Covid, non basta il tampone negativo – non cambia in pratica nulla rispetto ai precedenti decreti approvati prima di Natale e Capodanno. Dal 10 al 31 marzo il Green pass “rafforzato” (che ha validità dal 1 febbraio di 6 mesi, non più 9) serve per:
– mezzi di trasporto (metro, bus, treni, aerei, navi)
– spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo
– ristoranti e bar al chiuso e all’aperto
– spogliatoi
– al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra
– musei e mostre
– alberghi e strutture ricettive
– eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto
– centri congressi
– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici
– centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche)
– parchi tematici e di divertimento
– sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò