Green pass obbligatorio

per professori e studenti universitari. Questa la principale novità contenuta nel decreto approvato ieri dal governo e che impone ai cittadini dal primo settembre di mostrare la certificazione verde anche per viaggiare sui treni a lunga percorrenza, sulle navi e sugli aerei. Dove serve il green pass da oggi, 6 agosto? L’obbligo scatta per tutti i luoghi al chiuso (ma non per le consumazioni al bancone), resta aperto invece il dibattito tra governo e sindacati sui lavoratori delle aziende pubbliche e private, ma non è escluso che la norma venga approvata prima della ripresa autunnale, secondo il Corriere della Sera. Inoltre, è confermata la validità delle sanzioni. Chi non ha il Green pass rischia una multa fino a 400 euro, ridotta se pagata entro cinque giorni. Invece, per gli esercenti dopo due violazioni commesse in giornate diverse si applica, dalla terza, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a 10 giorni. (agg. di Silvana Palazzo)



COSA CAMBIA DOPO IL DECRETO GREEN PASS

«Abbiamo approvato un nuovo decreto legge che punta sullo strumento del Green Pass per gestire questa fase epidemica. In questa fase la scelta del governo è investire sul pass per evitare chiusure e tutelare libertà»: con queste parole ieri il Ministro della Salute Roberto Speranza ha aperto la conferenza stampa post-CdM dove è stato presentato il secondo Decreto sul Green Pass dopo quello approvato il 22 luglio scorso. Entrano in vigore nuove norme, una road map per i vari settori e un cronoprogramma da oggi 6 agosto fino all’inizio di settembre per un graduale percorso di estensione dell’uso del certificato verde.



Il Governo Draghi punta allo strumento del pass per evitare lockdown e restrizioni in periodo di estrema espansione della variante Delta: in questo modo, oltre alle regole già fissate dal precedente Decreto – in vigore da oggi 6 agosto – i Ministri Bianchi (Scuola), Messa (Università), Giovannini (Trasporti) e Speranza (Salute) assieme al Premier Draghi hanno proposto con l’ok unanime del Consiglio dei Ministri un nuovo provvedimento che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1 settembre 2021.



GREEN PASS: LE NOVITÀ SU SCUOLA E TRASPORTI

Sono tre gli assi portanti del nuovo Decreto sul Green Pass e riguardano i settori della Scuola, dell’Università e dei Trasporti a lunga percorrenza, con decorrenza delle regole dal 1 settembre 2021:

Scuola
– Attività in presenza per l’anno scolastico 2021-2022: limitate le deroghe sulla Dad solo in precise aree territoriali con eventuali focolai, stop a chiusure delle scuole su scala regionale
– Obbligo mascherina per tutti a scuola, eccetto gli under 6, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, i soggetti impegnati nelle attività sportive
– Obbligo Green Pass (vaccino, guarito da Covid o tampone negativo) per docenti e personale Ata, non per gli studenti: «mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso»
– Piano di screening popolazione scolastica gestito dal commissario Figliuolo

Università
– Obiettivo didattica in presenza
– Obbligo Green Pass per docenti e studenti universitari
– Gli atenei possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti

Trasporti
– Obbligo Green Pass per trasporti a medio-lunga percorrenza, non per metropolitane, tram, bus o treni regionali
– Serve Green Pass su: aerei, navi-traghetti (trasporto interregionale, escluso per Stretto di Messina), treni Inter City-Inter City Notte-Alta Velocità, bus che collegano più di 2 Regioni, bus con noleggio conducente

REGOLE E MISURE DA OGGI 6 AGOSTO

Scattano invece da oggi 6 agosto le regole del Decreto Covid sul Green Pass nei luoghi al chiuso e nelle attività ad alto rischio di assembramento: da oggi per andare a mangiare in un ristorante al chiuso o anche per consumare al tavolo nei bar, sarà obbligatorio esibire il certificato verde Covid-19 (libero accesso per locali all’aperto o servizio al bancone). Previsto l’obbligo anche per: spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei e altri istituti e luoghi di cultura; piscine, palestre, centri benessere – compresi quelli collocati all’interno di strutture ricettive – al chiuso; sagre, fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione; sale gioco, scommesse, bingo e casinò; concorsi pubblici. Salvi gli alberghi e i settori del turismo, dove non servirà il Green Pass per l’accesso. Per cinema e teatri novità sul piano della capienza posti: in zona gialla si entrerà con Green pass, mascherina e distanziamento, ma gli spettatori potranno salire all’aperto dagli attuali 1000 a un massimo di 2500 e al chiuso da 500 a 1000. In zona bianca, dove ora sono fissati limiti di capienza, viene fissato un tetto all’aperto di 5000 persone e al chiuso di 2500 persone. Per gli eventi sportivi il Decreto Covid fissa le seguenti regole: in zona bianca, capienza non superiore al 50% all’aperto e 25% al chiuso; in zona gialla capienza 25%, con spettatori mai sopra i 2500 posti all’aperto e 1000 al chiuso.

Il Green Pass viene rilasciato (via sms, mail, con tessera sanitaria, sul portale https://www.dgc.gov.it/web/, in farmacia o dal medico) dopo la prima dose di vaccino – passati 15 giorni dalla somministrazione – oppure a conclusione del ciclo vaccinale e quindi dopo la seconda dose, (valido 9 mesi); con il certificato di guarigione dal Covid (valido 6 mesi); con l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. L’obbligo di avere il Green Pass non si applica a tutti coloro che hanno meno di 12 anni – per i quali non è autorizzata la vaccinazione – e «ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministero della Salute». Fronte sanzioni, per chi viola le norme del Decreto è prevista multa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente: se le violazioni si ripetono in 3 giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.