Il Garante della Privacy smentisce la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, che però tira dritto sui controlli del Green pass. I ristoratori non devono chiedere i documenti di identità ai clienti per verificarne la validità, nonostante sia consentito da decreto. Lo ribadisce il Viminale con una circolare diffusa dopo i dubbi sull’applicazione del decreto che obbliga alla presentazione della certificazione verde nei locali al chiuso. Il documento, firmato dal capo di gabinetto del Viminale, il prefetto Bruno Frattasi, spiega che «in caso di palese falsità il gestore o il titolare possono chiedere di controllare la corrispondenza dell’identità». Dunque, la linea del ministero dell’Interno è che sia «a discrezione del verificatore controllare il documento di identità in caso di palese abuso o falsificazione».
Quindi, non si deve esibire il documento di identità per entrare in cinema e teatri. Pertanto, con l’app Verifica C19 si controlla la veridicità del Green pass, in caso di certificato falso si può procedere con il controllo del documento di identità. Ma come impedire che un cittadino ne presenti uno valido ma non suo? (agg. di Silvana Palazzo)
GREEN PASS, GARANTE PRIVACY SMENTISCE LAMORGESE
«I titolari dei locali non possono chiedere la carta di identità», diceva ieri la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese sul Green pass. Ma oggi arriva la smentita del Garante della Privacy, secondo cui i gestori di locali, ristoranti e bar possono controllare i documenti di identità dei clienti per verificare i Green pass. È caos ora sulla titolare del Viminale in merito ai controlli, perché prima sono state scritte le regole, poi sono state cambiate. Ma per il Garante della Privacy quel che conta è il Dpcm del 17 giugno. Rispondendo ad un quesito rivolto dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e identificazione, ha precisato che «le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13», con le modalità indicate, salvo eventuali modifiche. Quindi, tra i soggetti elencati nel Dpcm ci sono pure «i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi» che possono richiedere agli intestatari del Green pass di esibire un documento d’identità.
GARANTE PRIVACY SU CONTROLLI GREEN PASS
Il Garante per la protezione dei dati personali si è riunito oggi in seduta straordinaria proprio per esaminare la questione della protezione dei dati in relazione alle disposizioni su Green pass e certificazioni verdi per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività scolastica, oltre che per rispondere al quesito della Regione Piemonte sull’attività di verifica e identificazione degli esercenti. Nella nota il Garante della privacy ha evidenziato che la procedura prevista con il Dpcm del 17 giugno comprende «anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c.4, del citato DPCM». In questo articolo si chiarisce che chi possiede il Green pass all’atto della verifica deve dimostrare, «a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità». Il trattamento dei dati personali è consentito mediante richiesta di esibizione del documento di identità.
Coloro che possono chiedere che venga mostrato il documento di identità sono:
- pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
- personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo;
- titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi;
- proprietario o legittimo detentore di luoghi o locali presso cui si svolgono eventi e attività;
- vettori aerei, marittimi e terrestri;
- gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie.
A garanzia della privacy c’è l’esclusione della raccolta dei dati in qualunque forma.