LA CIRCOLARE INPS SUL GREEN PASS OBBLIGATORIO AL LAVORO (FINO 30 APRILE)
Nell’ultima circolare INPS del 2 agosto 2022 vengono chiariti alcuni elementi in merito al quadro normativo dell’obbligo di Green Pass (certificazione verde Covid-19) rimasto in vigore fino allo scorso 30 aprile 2022: fornite indicazioni in merito al trattamento economico e giuridico (pensione, contributi, malattia) dei periodi di assenza ingiustificata o sospensione per i dipendenti pubblici e privati. La circolare chiarisce infine anche la gestione di alcune tutele riconosciute ai dipendenti privati, ossia malattia, maternità, permessi legge 104 e congedo straordinario, sempre nei casi di assenza dal lavoro per il mancato rispetto delle norme Covid vigenti fino a fine aprile. Innanzitutto, ribadisce la circolare dell’Istituto, i lavoratori che sono stati assenti o sospesi per mancanza della certificazione obbligatoria fino al 30 aprile 2022 «non hanno diritto ad alcuna copertura assicurativa di natura obbligatoria».
L’INPS rileva come con sospensione o assenza ingiustificata siano venuti meno gli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro: per il periodo in cui il lavoratore è stato ritenuto assente ingiustificato o sospeso, non solo lo stipendio è stato revocato ma anche il diritto alla pensione (peri il solo tempo in cui il medesimo è rimasto assente dal lavoro). Per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche inoltre, i giorni di assenza ingiustificata non hanno contribuito alla maturazione di ferie e hanno comportato la perdita di anzianità di servizio per le giornate corrispondenti.
INPS-GREEN PASS, DIFFERENZA TRA ASSENZA INGIUSTIFICATA E SOSPENSIONE
Con il Decreto legge 52/2021, i lavoratori privi di Green Pass sul luogo di lavoro sono stati considerati assenti ingiustificati, non ricevendo alcuna retribuzione per tutto il periodo di assenza: dopo il quinto giorno di assenza invece veniva prevista la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro anche in questo caso senza retribuzione. La stessa circolare INPS spiega poi nel dettaglio la differenza che sussiste tra sospensione e assenza ingiustificata: con la seconda, si intende la specifica giornata lavorativa in cui il lavoratore non ha esibito il green pass, che non veniva retribuita. Il rapporto di lavoro resta in essere e riprende solo quando viene presentata la certificazione: in quel periodo i lavoratori possono comunque fruire di assenze per malattia e permessi se in possesso dei relativi requisiti di legge.
Nel caso invece della sospensione, il datore di lavoro non è tenuto né alla pensione né allo stipendio: non solo, «la fruizione degli istituti contrattuali riconosciuti in costanza di rapporto di lavoro che comportino il diritto alla retribuzione e il conseguente obbligo contributivo, nonché la copertura previdenziale di natura obbligatoria, quali ferie o permessi retribuiti». L’INPS però chiarisce in ultima analisi come nel caso in cui il provvedimento venga revocato o annullato «il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi dovuti con effetto retroattivo»; nel caso invece in cui emerga la piena non conformità di legge sul Green Pass, allora il datore di lavoro avrà diritto al rimborso dell’eventuale contribuzione versata.