Obbligo di green pass anche per gli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui “sede lavorativa” si trova all’aperto. Lo precisa Palazzo Chigi, fornendo una risposta a una delle ultime Faq pubblicate sul sito del Governo. Si legge infatti che «l’obbligo di green pass non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso». Ma le nuove Faq riguardano altri aspetti legati alla Certificazione Verde, come badanti e parrucchieri. Questi ultimi, insieme ad estetisti e altri operatori del settore dei servizi alla persona devono «controllare il pass dei propri eventuali dipendenti», invece non vanno richiesti ai clienti, «né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione».
Invece, per quanto riguarda le badanti, se non posseggono il Green pass non possono accedere al luogo di lavoro e se sono conviventi devono abbandonare l’alloggio, in quanto deve prevalere «diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore». Il Governo ha chiarito che non sono dovuti vitto e alloggio, oltre allo stipendio, alle badanti sprovviste di passaporto vaccinale.
FAQ GOVERNO SU GREEN PASS: BADANTI E CONTRATTI
Per quanto riguarda i lavoratori stranieri, le Faq del Governo specificano che che il green pass è richiesto per chi deve «svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane». Se si tratta di autotrasportatori stranieri sprovvisti del Certificato Verde, allora si può usare «il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico». Si legge anche degli ispettori del lavoro, che possono controllare le aziende, così come le aziende sanitarie locali.
Nelle Faq del Governo sul green pass c’è un capitolo sui contratti di lavoro stipulati per sostituire quei lavoratori sprovvisti di green pass: «Sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni». Ma si trovano anche le indicazioni sulla validità «nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio» e quindi riguardo il fatto che «può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore», le cui criticità abbiamo affrontato a parte.