Non è reato guidare con la patente revocata o sospesa: lo stabilisce la Corte Costituzionale con una sentenza che però non incide sulla sanzione amministrativa del Codice della Strada, che infatti resta in vigore. Il caso è stato sollevato nel settembre scorso dal tribunale di Nuoro in merito al giudizio di una persona che era imputata per aver guidato un veicolo senza patente, visto che precedentemente gli era stata sospesa con un provvedimento prefettizio a causa della guida in stato di ebbrezza. Come evidenziato dalla Stampa, anche se la guida con la patente revocata non rappresenta più reato anche per la Consulta, resta comunque valida la sanzione amministrativa, cioè l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro.
Nella stessa sentenza la Consulta non solo depenalizza la guida senza patente, ma dichiara illegittimo dal punto di vista costituzionale l’articolo 73 del codice antimafia, nella parte in cui stabilisce che è reato guidare un veicolo, se è stata revocata o sospesa la patente per precedenti violazioni del Codice della Strada, per chi è sottoposto a misura di prevenzione personale tramite un provvedimento definitivo. Questo vuol dire che chi è sottoposto a misure di prevenzione, proprio come gli altri, se si mettono alla guida privi di patente, in quanto soggetta a revoca o sospensione, devono rispondere dell’illecito amministrativo, non del reato e quindi rischiare di finire in carcere, con l’arresto da 6 mesi a 3 anni.
CONSULTA SOLLEVA ANCHE PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA
Incriminare chi è sottoposto a misura di prevenzione personale, con provvedimento definitivo, perché colto alla guida senza patente, in quanto revocata o sospesa, anche se ciò non è legato all’applicazione della misura di prevenzione ma ad una precedente violazione del Codice della Strada, come nella fattispecie per il superamento del tasso alcolemico del conducente, è incompatibile – per la Consulta – col principio di offensività, visto che il reato di guida senza patente è stato depenalizzato ed è diventato un illecito amministrativo. C’è anche un contrasto al principio di ragionevolezza, in virtù della depenalizzazione di otto anni fa, visto che lo stesso fatto assumerebbe rilievo penale solo per una categoria di persone.
A tal proposito, non è neppure giustificabile, aggiunge il Palazzo della Consulta nel comunicato diffuso, tenendo conto del principio di uguaglianza, perché non si può prevedere una sanzione più grave rispetto a quanto stabilito dal legislatore per gli altri, per i quali peraltro la stessa condotta non rappresenta un reato, ma un illecito amministrativo (a meno che non ci sia una recidiva nel biennio). Di fatto si punirebbe la qualità personale dell’imputato, in quanto soggetto sottoposto a misura di prevenzione, visto che altrimenti sarebbe stato punito solo in forma amministrativa. Molto più semplicemente si stabilisce il principio che il trattamento giuridico deve essere lo stesso. Infine, si constata che viene ridotto l’ambito di applicazione della fattispecie penale, alla luce della dichiarazione di illegittimità, e si riallarga quella del Codice della Strada per la guida senza patente (o sospesa o revocata), prevedendo l’applicazione della sanzione amministrativa.