Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4354 dell’8 maggio 2019, si è pronunciata sul tema dell’impugnabilità del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. In particolare, una dipendente chiedeva che venisse accertata in giudizio l’invalidità del verbale di conciliazione sindacale sottoscritto in data 21 aprile 2015 e che lo stesso venisse annullato perché viziato da violenza morale; la ricorrente agiva, altresì, per ottenere la riqualificazione in rapporti di lavoro subordinato dei rapporti di co.co.co. intercorsi dal 2004 con la società resistente.
Il giudice adito ha operato in prima battuta la valutazione circa l’invalidità della conciliazione stipulata in sede sindacale, condividendo le argomentazioni di parte ricorrente, per due motivi, uno di ordine formale e uno di ordine sostanziale. Da un punto di vista formale, come noto, la conciliazione stragiudiziale può svolgersi facoltativamente in sede amministrativa, dinanzi alla commissione di conciliazione o in sede sindacale, ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., nonché dinanzi alle commissioni di certificazione. Ai sensi dell’art. 412 ter, “la conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
La norma codicistica dunque attribuisce valenza di conciliazioni in sede sindacale solo a quelle che avvengano con le modalità procedurali previste dai contratti collettivi e in particolare da quelli sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, negoziazione collettiva intesa come punto di ponderata convergenza e composizione dei contrapposti interessi delle parti. Nel caso di cui alla sentenza in commento, il Ccnl di categoria applicabile non conteneva una disposizione collettiva che regolamentasse la procedura di conciliazione sindacale.
L’art. 2113 c.c., nel caso di transazioni e rinunce in materia di lavoro, prevede espressamente la possibilità di impugnare gli accordi nel termine di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione. Tuttavia, nel citato articolo è prevista una deroga, all’ultimo comma, per una serie di casi, tra cui quello in cui la conciliazione sia avvenuta ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., ovvero in sede sindacale. La ratio di detta deroga è quella di assicurare, anche attraverso l’individuazione della sede e delle modalità procedurali, la tutela degli interessi del lavoratore, considerando la portata che la conciliazione sindacale ha sui suoi diritti inderogabili.
Pertanto, l’inoppugnabilità della transazione riguarda le sole conciliazioni sindacali che avvengono presso le sedi e con le modalità previste nei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il giudice, nel caso trattato, non avendo ravvisato la configurabilità di una conciliazione sindacale ex art. 412 ter c.p.c., ha escluso l’inoppugnabilità della transazione garantita dall’ultimo comma dell’art. 2113 c.c. Il Tribunale di Roma ha, pertanto, affermato che rinunce e transazioni contenute in un verbale di conciliazione, sottoscritto in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., sono impugnabili, laddove, come nel caso in argomento, il Ccnl non disciplini l’istituto della conciliazione e la sua procedura.
Oltre a tale profilo formale, inoltre, il Tribunale ha analizzato anche il profilo sostanziale della vicenda: requisito essenziale della conciliazione in sede sindacale è l’effettiva assistenza prestata dall’associazione sindacale al lavoratore. Si tratta di un’assistenza a contenuto libero che, tuttavia, deve garantire in concreto un efficace intervento utile a fornire al dipendente, parte debole della transazione, una chiara, approfondita ed esaustiva rappresentazione del contenuto e delle conseguenze delle rinunce derivanti dagli atti compiuti. Nel caso di specie, però, il giudice, all’esito dell’istruttoria testimoniale, non ha ravvisato tale effettiva assistenza da parte del rappresentante sindacale che, in realtà, avrebbe solo presenziato, dando lettura al verbale. Per tale ragione, pur non essendo emersa una coartazione morale, nella vicenda è stato rilevato un mancato intervento di reale ed effettiva assistenza in favore della ricorrente da parte della sindacalista.
In un tale scenario, quindi, è stata rilevata la totale ed evidente debolezza rispetto alla parte datoriale della dipendente, la quale, secondo il Tribunale, non ha avuto modo di comprendere la reale portata della conciliazione. Sia sotto il profilo formale, sia sotto il profilo sostanziale, quindi, il giudice ha ritenuto che la conciliazione, per le modalità con le quali si è svolta, fosse impugnabile, nel termine di sei mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, non ritenendo applicabile al caso di specie la deroga di cui all’ultimo comma dell’art. 2113 c.c.
Tale pronuncia è assolutamente interessante per la sua portata operativa. Ciò che avviene spesso nella prassi, infatti, si discosta dalle garanzie codicistiche sopra riferite. Senza dubbio un intervento giudiziale di tale portata garantirà, nelle conciliazioni future, una maggiore cura degli aspetti formali e sostanziali delle transazioni sindacali aventi a oggetto i diritti dei prestatori di lavoro, al fine di evitare che gli accordi, il più delle volte aventi carattere “tombale”, possano essere oggetto di impugnazione.