Applicare al Sud il principio della sussidiarietà equivarrebbe a realizzare una dolce ma coraggiosissima rivoluzione. Sussidiarietà significa guardare al mondo con gli occhi delle persone comuni, elevando tale punto di vista a fondamento dell’ordinamento giuridico. Significa concepire il diritto come lo si concepiva nel medioevo o come lo si concepisce anche oggi nei sistemi di common law (Inghilterra, Stati Uniti d’America).
Significa assumere le consuetudini sociali come un dato e qualificare invece le invenzioni del legislatore come una variabile. In concreto, sussidiarietà significa anche ammettere che se i napoletani non rispettano il semaforo allora è chi decide di installare i semafori a Napoli a non rispettare i napoletani, perché in nome della sussidiarietà occorrerebbe tenere presente che il semaforo non ha nulla di sacro e che sarebbe pertanto il caso di cercare soluzioni più adatte, come ad esempio è stato fatto recentemente a Drachten, in Olanda, e a Bohmte, in Germania, dove i semafori sono stati aboliti e si è così riusciti a ridurre gli incidenti mortali e a dimezzare la velocità media dei veicoli.
A Drachten e a Bohmte gli automobilisti sono più attenti e si scambiano, tra loro e con i pedoni, vari segnali, con gli sguardi e con le mani (Hans Mondermann, colui che ha ideato questa innovazione, ha spiegato: “Ho deciso di scommettere sulle persone, responsabilizzandole … tutti sono entusiasti, escluso gli agenti della polizia stradale, perché hanno sempre in testa il regolamento”).
Nel mondo della sussidiarietà se il detentore del potere adotta una determinazione (legge, decreto o circolare che sia) che confligge con la consuetudine, con le tradizioni, con il costume, con i sentimenti della comunità, a soccombere è la legge, in nome di una primazìa sostanziale del popolo (demos) sulla legge e sullo Stato. Nei sistemi di common law è la ragionevolezza il parametro supremo della valutazione pubblica della condotta delle persone e coloro che operano nel rispetto del sentimento sociale di giustizia non temono condanne.
Al contrario, nei sistemi dove la conformità alla legge è l’elemento dominante, è il sentire sociale, la realtà stessa in fondo, a non avere valore. Nei modelli fondati sulla legge agli individui si ordina di rapportarsi esclusivamente allo Stato, ai suoi comandi e ai suoi rappresentanti: l’educazione non serve più perché quel che occorre è soltanto schivare l’intervento del poliziotto, del giudice o del burocrate.
L’uomo dell’ordinamento di civil law deve evitare di interrogare la propria coscienza e deve evitare di guardarsi intorno. Nell’Italia legalista la ronda della vigilanza sociale, che pure saprebbe operare capillarmente, gratuitamente ed immediatamente nell’efficacissima forma del rimprovero, della riprovazione e dello sguardo severo, è stata posta nell’illegittimità, perché dev’essere lo Stato ad avere il monopolio del giudizio e dell’intervento. Visto così, lo Stato di civil law è intrinsecamente dispotico (“”noi siamo troppo spesso abbacinati da quel che avviene nello Stato, che è un ordinamento autoritario, dove il diritto si deforma in comando e dove l’evento terribile della sanzione è una sorta di appendice normale del comando, tanto normale da farla ritenere sua parte integrante”, Paolo Grossi, “Prima lezione di diritto”, 2003).
Se la proposta della sussidiarietà sembra oggi riscuotere in Italia un incoraggiante e crescente consenso, provvedono gli uffici di Bruxelles a contrastarla con vigore. La burocrazia dell’Unione Europea, per affermarsi come Stato, deve cancellare gli europei di oggi, ancora, ostinatamente così italiani, così irlandesi, così tedeschi, così inglesi e così francesi, ed imporre per via legale il proprio progetto di Europa. Fatta questa, direbbe D’Azeglio, gli europeisti potranno dedicarsi a “fare gli europei”.
E’ per queste ragioni di fondo che l’Unione Europea ha il bisogno esistenziale di negare ogni valore al diritto internazionale (ius gentium), il quale ultimo, ponendo diritti e doveri in capo alle nazioni ed accordando un ruolo primario alla consuetudine, non può a sua volta riconoscere alcuna rilevanza a questa anomala organizzazione denominata Ue (che il giudice costituzionale Sabino Cassese, nel suo "Oltre lo Stato", definisce come appartenente al genere degli organismi regionali "che evolvono in poteri pubblici comparabili agli Stati, anche se da essi diversi").
Se si sposasse, come pure i princìpi fondamentali (artt. 10 e 11) della Costituzione italiana obbligano a fare, la prospettiva del diritto internazionale, l’Unione Europea evaporerebbe subito, e definitivamente. Arditamente seguendo la strada contraria, il trattato di Lisbona tenta invece di attribuire all’Unione Europea una "personalità giuridica", il che o non ha alcun senso, oppure, se ha il senso di trasformare l’Ue in uno Stato o comunque in un soggetto idoneo ad essere membro delle Organizzazioni Internazionali, configura una sorta di golpe. Tale appare peraltro l’orientamento espresso il 30 giugno 2009 dalla Corte costituzionale tedesca, quando si è pronunciata della legittimità costituzionale del trattato di Lisbona. La Corte tedesca nel par. 376 del suo parere ha infatti chiarito che (la traduzione è di chi scrive) "l’idea che la personalità giuridica degli Stati Membri nelle relazioni esterne gradualmente retroceda rispetto ad un’Unione Europea che operi sempre più chiaramente come uno Stato non costituisce affatto una tendenza prevedibile, resa irreversibile dal Trattato di Lisbona, nel senso della formazione di uno stato federale che di fatto diventi necessario … Qualora lo sviluppo dell’UE in senso analogo ad uno stato fosse portata avanti sulla base del Trattato di Lisbona, che è aperto a sviluppi in questa prospettiva, ciò sarebbe in contraddizione con le fondamenta costituzionali" (cfr Dario Ciccarelli – Con la nascita dell’Omc si è affermato il diritto internazionale – Perché l’Unione Europea è diventata una fiction", L’Occidentale, 25 aprile 2009).
Nell’enclave della Commissione europea non ci può essere alcuno spazio per la sussidiarietà né per la cultura o la memoria. "Karl Marx ha proposto la tesi secondo cui le religioni e le filosofie sarebbero solo sovrastrutture ideologiche di rapporti economici … Che cosa significa tutto questo per il problema dell’Europa? [Il] progetto orientato unilateralmente alla costruzione di una potenza economica di fatto produce da se stesso una specie di nuovo sistema di valori, che deve essere collaudato per saggiarne la sua capacità di durata e di creare futuro"(J. Ratzinger, «Europa», 2004).
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"La perdita delle tradizioni segna .. l’avvento di un primitivismo nel pieno della modernità … L’europeo è solo, senza morti che sopravvivano al suo fianco, ha smarrito la sua ombra" (Marcello Veneziani). La sussidiarietà a Napoli sarebbe una rivoluzione, perché dovrebbe necessariamente riappacificare il diritto con la tradizione, l’Italia con lo ius gentium. A Napoli tale riappacificazione richiederebbe di riportare il calendario all’800, a prima cioè che il Regno dei Savoia, raccogliendo i risultati del massone Garibaldi, avviasse l’opera di uniformizzazione legislativa attraverso la quale s’intese tentare di realizzare l’ipotesi piemontese di società italiana ("Che barbarie! Altro che Italia! Questa è Africa: i beduini a riscontro di questi cafoni, sono fior di virtù civile", così scriveva Luigi Carlo Farini al conte di Cavour). Applicare a Napoli il principio della sussidiarietà significherebbe inforcare le lenti dei teorici dell’ordine sociale spontaneo (tra gli altri, il premio nobel Friedrich von Hayek) e ricercare le nuove formule all’interno delle stesse trame della società napoletana.
"I ‘piemontesi’ (così erano chiamati tutti i burocrati mandati a ‘colonizzare’ il Mezzogiorno) ebbero l’aria di conquistatori a buon mercato; non conobbero, compatirono e oppressero" (Luigi Sturzo, Discorso di Napoli, 18 gennaio 1923). Il risultato del tentativo di normalizzazione piemontese a Napoli è stato disastroso: Napoli non somiglia a Parigi e nemmeno più a sé stessa. I portieri dei palazzi, che altrove sono forse semplicemente custodi, qui sono istituzioni: gli abitanti della zona se ne fidano e vi danno ascolto.
Nell’universo della sussidiarietà, alternativo a quello che la rivoluzione francese ci ha indotto a credere l’unico possibile, i don Antonio e i don Luigi potrebbero essere i perni dell’armonia del quartiere, contribuendo all’ordine, alla pulizia, alla regolamentazione del traffico e della sosta.
Nel modello napoleonico, però, i don Antonio e i don Luigi devono starsene con le mani in mano, tutto il giorno; ad ogni cosa devono badare la legge, la burocrazia, i vigili urbani, la polizia e i carabinieri. Ha funzionato il modello Cavour? No, non ha funzionato, e lo sappiamo tutti. Eppure mai in Italia uno sguardo è stato volto verso altre esperienze ed altre possibilità. Al contrario, è stata teorizzata, quasi fosse inevitabile, la separazione tra paese legale e paese reale, tra società e stato, tra teoria e pratica. I giuristi di questo secolo, a meno di poche eccezioni (talora eccelse: si veda Paolo Grossi, "Prima lezione di diritto" e "L’ordine giuridico medioevale"), hanno tendenzialmente omesso di osservare la società, dedicandosi allo studio a tavolino dei documenti. "… l’aspirazione dominante era verso la giuridicità pura, il decantamento della materia da ogni contaminazione storica o politica: costituzionalisti, amministrativisti, internazionalisti, ultimi gli ecclesiastici, andavano concordi per questa via [..].
La sussidiarietà è il contrario dello statalismo. In un sistema culturale e giuridico di tipo statalista, come quello attuale italiano, il clan, una formazione sociale che in altri paesi (es. Scozia) costituisce una positiva molecola dell’organizzazione civile, è relegato a priori nel cestino del primitivismo e dell’illegalità. I sociologi delle organizzazioni, anzitutto Oliver Williamson e William G. Ouchi, hanno invece analizzato a fondo le caratteristiche della cultura di clan. Il meccanismo del clan, rilevano i due studiosi americani, opera secondo un principio ed una logica diversi da quelli propri del mercato e della gerarchia, in quanto nel clan entra in gioco la dimensione culturale, valoriale, fiduciaria, identitaria e morale. Nelle organizzazioni di clan il valore della parola data è fondamentale.
"Nell’attuale letteratura sulle organizzazioni, si sta sviluppando un punto di vista nuovo e in qualche misura rivoluzionario sulla ‘razionalità organizzativa’ … Questo punto di vista nuovo, che sta divenendo noto come prospettiva delle relazioni ‘deboli’ .. presuppone che le forme burocratiche di controllo siano inadatte a molte organizzazioni contemporanee … L’elemento essenziale alla base di qualsiasi forma di controllo burocratico o di mercato è l’ipotesi che essa sia adatta a misurare, con una ragionevole precisione, il rendimento desiderato" (W. Ouchi, "la progettazione dei meccanismi di controllo organizzativo").
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Nei casi più complessi, osserva Ouchi, in una società che è sempre più pluralistica e in condizioni di crescente interdipendenza e ambiguità delle organizzazioni, non sussistono gli elementi per una precisa misurazione dei rendimenti: in questi casi "non siamo in grado di usare controlli né di comportamento né di risultato, il che ci lascia senza alcuna forma ‘razionale’ di controllo. Quel che accade in circostanze del genere è che l’organizzazione si basa fortemente su forme di controllo rituali e cerimoniali … se non è possibile misurare né il comportamento né il risultato e se non è possibile valutare in modo ‘razionale’ il lavoro dell’organizzazione che alternativa c’è se non scegliere accuratamente i lavoratori in modo di assicurarsi un insieme competente e impegnato di persone? … le forme cerimoniali di controllo esigono la stabilità di appartenenza che caratterizza il clan" (Ouchi).
Il clan è dunque una struttura sociale che presenta molti pregi, soprattutto in questo tempo della complessità globale. Lo Stato italiano lo ignora, per statuto. Don Luigi Sturzo aveva ben chiara la gravità degli effetti dell’uniformità legislativa: "Le leggi non sono creazione aprioristica di cervelli – siano pure come quello di Giove, dal quale uscì Minerva; – sono invece, e allora hanno vero valore, un processo di realtà vissute e concrete … Questo processo dinamico … dovrebbe essere lasciato all’adattamento locale: come avviene in Inghilterra … Invece l’Italia prese per tipo la Francia, la Francia di Napoleone e la Francia repubblicana" (Discorso di Napoli, 18 gennaio 1923).
Più recentemente, a Gianfranco Miglio può attribuirsi il merito di aver riconosciuto il valore e soprattutto la forza degli assetti sociali consolidati: "La società meridionale è caratterizzata da un forte prevalere, nei rapporti umani, del vincolo clientelare. La dipendenza di una persona da un’altra, di un cliente da un patrono, non è mai stata studiata come merita dalla scienza della politica … L’istituto della clientela … è il presupposto necessario di fenomeni come la "’ndrangheta", la "camorra" e la "mafia" … Nella storia degli uomini si sono sempre intrecciati, indissolubilmente, due opposti atteggiamenti rispetto a chi detiene il potere: ci sono coloro i quali (pochi) preferiscono obbedire a norme oggettive, piuttosto che all’autorità ed all’arbitrio di persone fisiche; e coloro i quali (ma costituiscono la maggioranza) sono convinti che a comandare non possano (e quindi non debbano) essere le prescrizioni astratte, ma le persone concrete in grado di farsi obbedire … Questo modo di pensare si traduce in un ordinamento (per sé stesso del tutto rispettabile) fondato principalmente sul vincolo ‘personale’ … oggi nessuna ‘scuola’, nessuna corrente scientifica o ideologica si dedica seriamente a studiare il tipo alternativo di ordinamento, implicito nell’idea e nella prassi del ‘comando personale’.
Il risultato di questa specie di ‘colonizzazione’ politico-intellettuale fu che in quasi tutto il ‘terzo mondo’ – ed anche nell’area ‘mediterranea’, di cui gli italiani fanno parte – vennero adottate mediocri copie del modello costituzionale europeo, fondato sull’impersonalità del comando, per il quale mancavano tuttavia i presupposti culturali e antropologici …" (Gianfranco Miglio, L’Asino di Buridano, 1999).
La linfa della sussidiarietà non ha ancora attraversato il Sud: tra il sentire popolare e la politica ufficiale esiste nel Mezzogiorno un antagonismo assoluto. La gente delle due sicilie, insofferente alle imposizioni della civil law, ha silenziosamente mantenuto il suo non expedit. I meridionali esprimono nei micro comportamenti della quotidianità il loro originario ed irriducibile contrasto con lo Stato: essi non hanno mai né creduto né investito in una politica che si facesse portatrice delle loro istanze, ritenendo tale ipotesi inverosimile, in quanto incompatibile con i tratti essenziali dello Stato stesso.
Difficile dire se vi sono oggi le condizioni perché la rivoluzione della sussidiarietà possa compiersi nel Mezzogiorno d’Italia. Facile però prevedere che essa, se non oggi, avrà luogo certamente domani. Oltre Napoli c’è Reggio Calabria, poi c’è Palermo e quindi ci sono Il Cairo, Nairobi, Addis Abeba, Mogadiscio, Kigali, Istanbul, Bombay. Il dominio della legge sul diritto delle genti ormai ha gli anni contati.
(Dario Ciccarelli)