Ci sono nuove regole sull’imposta di successione e le donazioni: sono contenute in un decreto elaborato dal governo Meloni per attuare la delega sulla riforma del fisco. La parola d’ordine è “razionalizzazione”, del resto aliquote e franchigie non cambiano. A fare chiarezza sullo schema del decreto legislativo, spiegando le novità sulle colonne del Corriere della Sera, è l’ufficio studi settore tributario del Consiglio nazionale del Notariato, partendo dai trasferimenti di quote e azioni di aziende: niente imposta se si acquisisce il controllo della società o se lo si integra. Niente tasse sulle successioni e donazioni di aziende o suoi rami se si prosegue l’attività per almeno cinque anni, se si tratta di quote, a patto che si mantenga il controllo delle stesse per gli stessi anni. Quando si presenta la dichiarazione di successione o in caso di donazione, bisogna formulare una di impegno a portare avanti l’attività o a mantenere il controllo del diritto, altrimenti decade il beneficio. I notai precisano che può essere applicato, alle stesse condizioni, anche per chi risiede all’estero, nell’Ue, all’interno dello Spazio Economico europeo o in Paesi con cui c’è uno scambio adeguato di informazioni.
Per quanto riguarda i trust, la riforma vuole razionalizzare la loro disciplina fiscale, ma viene confermato il principio delle tasse “in uscita” del trasferimento dei beni, riconoscendo in generale la neutralità fiscale dell’atto iniziale di dotazione. Base imponibile, franchigie e aliquote di imposta da applicare tengono conto del valore dei beni e dei rapporti tra le parti. La vera novità secondo i notai è l’introduzione della possibilità di anticipare in maniera volontaria il pagamento della tassa quando si conferiscono beni o si apre la successione. In questo caso, per i successivi trasferimenti non saranno dovute imposte né rimborsi. Per calcolare, però, la base imponibile dell’imposta sulle successioni non si tiene conto della norma che prevedeva l’applicazione del cosiddetto coacervo tra donatum e relictum, ritenuta incompatibile col sistema attuale di tasse dalla giurisprudenza e dall’Agenzia delle Entrate.
REGOLE SULL’IMPOSTA DI REGISTRO: COSA CAMBIA
I notai aggiungono che il principio di autoliquidazione, che è previsto ad esempio per altre tasse come l’imposta ipotecaria e catastale, viene esteso anche a quella sulle successioni. Cambiano allora le disposizioni che riguardano la liquidazione e il pagamento delle tasse sulle successioni, infatti quest’ultima va pagata direttamente dai soggetti obbligati entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Ma è prevista la possibilità di effettuare il pagamento a rate: il 20% entro il termine, il restante importo invece in rate trimestrali, fino a 12). Tra le novità anche il potenziamento degli adempimenti telematici, ma i notai segnalano sul Corriere della Sera alcuni delle misure per razionalizzare le imposte: ad esempio, per i contratti di trasferimento dei diritti edificatori, l’aliquota dell’imposta di registro è del 3%, mentre le imposte ipotecarie e catastali ammontano a 200 euro.
In caso di divisioni ereditarie, i beni non sono soggetti all‘imposta di registro, che si applica sulla parte che cade in successione. Per quanto riguarda i contratti preliminari, è prevista una sola aliquota (0,5%) per l’imposta di registro proporzionale sia per caparre sia per acconti prezzo, ma la tassa non può essere superiore a quella di registro dovuta per il contratto definitivo. Infine, sui trasferimenti di aziende o di suoi rami, vale il principio in base al quale si applicano le aliquote per il trasferimento dei vari tipi di beni dell’azienda, a patto che si indichi la ripartizione dell’importo tra le tipologie.