La vecchia imposta per i frontalieri è fissata al 25%, ma con il decreto Omnibus, facente parte del Decreto Legge 113/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto, sono state implementate nuove disposizioni riguardo la “Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri”.
Nello specifico questa “imposta” sarà il riferimento per coloro che spostano la residenza presso i “nuovi” comuni di frontiera. Una misura necessaria per via dell’accordo del 2020 tra Italia e Svizzera ha esteso la lista dei Comuni frontalieri.
Imposta frontalieri per i nuovi comuni: cosa cambia?
Nessuna novità sulla imposta dei frontalieri che andranno a risiedere nei nuovi Comuni. Infatti per loro è prevista l’applicazione del vecchio accordo la cui percentuale è fissata al 25%.
Questo accordo non includeva i vecchi lavoratori e residenti nei “nuovi” comuni, con la conseguente accusa di una “discriminazione” nei confronti di chi lavorava in Svizzera ma risiedeva nei “nuovi” comuni rientranti nella lista frontalieri.
Per tal motivo è stato presentato un disegno di legge in materia, poi conseguenzialmente approvato dal Consiglio dei ministri.
Già tali cambiamenti si discutevano tra le varie proposte sulla 13esima mensilità da dare agli ex frontalieri, mentre adesso il Governo ha deciso di includere queste disposizioni nel decreto Omnibus.
Nuova imposta e condizioni
La nuova imposta sostitutiva per i frontalieri è al 25% rispetto alle tasse già versate in Svizzera (mentre prima dell’approvazione si parlava di un possibile 4%) sui redditi.
Variare la base impossibile significherebbe – come confessato dai sindacati di frontiera – rendere l’imposta sostitutiva progressiva. Questa opzione dunque, può essere ritenuta accessibile a patto di soddisfare certe condizioni.
Prima di tutto i lavoratore dev’essere classificato come “frontaliere“, secondo quanto emerge dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana.
Inoltre il lavoratore doveva avere già un impiego da dipendente in Svizzera (nei cantoni dei Grigioni, del Vallese o del Ticino), per un datore di lavoro con residenza fiscale in Svizzera oppure la cui sede legale dell’impresa fosse nel territorio svizzero.