Il presidente Napolitano ha modificato il decreto del governo su Ilva, estendendolo a tutti gli stabilimenti di “interesse strategico nazionale” nei quali vi sia “una assoluta necessità di salvaguardia dell’occupazione e della produzione”. La nuova norma è in vigore da lunedì sera e presenta un nuovo titolo: “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”. Alessandro Mangia, docente di Diritto costituzionale all’Università Cattolica, spiega a ilsussidiario.net il significato della mossa di Napolitano.



Che cosa cambia con le modifiche introdotte dal presidente della Repubblica?

Il decreto ministeriale era un atto amministrativo, quindi il giudice poteva disapplicarlo. Nel momento in cui è rivestito della forma della legge, diventa vincolante anche per lo stesso giudice.

Che cosa ne pensa dei dubbi sulla costituzionalità del decreto avanzati dal gip Patrizia Todisco?



Ritengo che non possa configurarsi l’incostituzionalità del decreto, quanto piuttosto che il ricorso possa riguardare l’illegittimità per violazione di legge. I giudici sostengono che si tratti di un problema di separazione dei poteri, e lamentano l’intervento del legislatore considerandolo come una violazione del ruolo della magistratura. La vera questione, però, è che il giudice è sottoposto alla legge, mentre il compito di selezionare la norma spetta al legislatore. L’articolo 101 della Costituzione afferma chiaramente che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

E quindi?



Quella contenuta nel decreto è una valutazione politica, che in quanto tale è discrezionale. Semmai il discorso dei magistrati avrebbe senso qualora fosse dimostrato che l’unico scopo di quel decreto è quello di interferire sull’esercizio della funzione giudiziaria. Anche questa idea deriva però da una concezione della funzione della magistratura che non condivido.

Il decreto di Napolitano ora chiarisce ogni dubbio?

Il riassorbimento del contenuto di quel decreto ministeriale in un atto legislativo è stato deciso dal presidente della Repubblica proprio per fare sì che i giudici si attengano alle prescrizioni inserite in quel provvedimento, senza possibilità di disapplicarlo o impugnarlo.

Perché Napolitano ha modificato il titolo del decreto, riferendolo a tutti gli stabilimenti con determinate caratteristiche e non solo a Ilva?

La legge deve essere generale e astratta, non può cioè essere fatta ad hoc per risolvere singoli casi, ma deve valere per tutti i casi in cui si verifichi una determinata fattispecie. In questo modo il giudice non può lamentarsi per il fatto che si andrebbe a interferire sul caso che sta seguendo.

 

Quindi ora i giudici non potranno più fare ricorso?

 

Il decreto è il presupposto del ricorso. Se i giudici lo riterranno necessario, dovranno quindi impugnare il decreto legge in sede di conflitto d’attribuzione tra poteri, cioè tra magistratura e governo. Ciascun potere dello Stato difende le sue attribuzioni dalle invasioni degli altri poteri.

 

Quali margini esistono per sostenere che con il decreto si va a creare un conflitto di attribuzione?

 

Ritengo che l’impugnazione del decreto da parte della magistratura sia più una difesa a oltranza del proprio operato che non una pretesa giuridicamente fondata.

 

Per quale motivo?

 

Per il semplice fatto che è assolutamente normale e fisiologico che una previsione legislativa nuova intervenga nelle more del giudizio. E’ un fatto che succede tutti i giorni e in tutti i tribunali d’Italia.

 

Che cosa significa che il governo interviene “nelle more del giudizio”?

 

Poniamo, per esempio, che si avvii un procedimento penale e si vada in giudizio. “Nelle more del giudizio”, cioè nel tempo necessario allo svolgimento del giudizio, quel reato è depenalizzato dal governo e trasformato in illecito amministrativo. La conseguenza è che non c’è più luogo a procedere in sede di processo penale.

 

Questo “cambio in corsa” è consentito dal nostro ordinamento normativo?

 

Sì. Il giudice deve applicare la norma in vigore nel momento in cui si è realizzata la fattispecie. In questo momento la questione dell’Ilva è in corso, e cambiano i parametri alla luce dei quali valutare l’attitudine degli impianti siderurgici a danneggiare il diritto alla salute dei residenti. Non si tratta di un’eccezione, è qualcosa che nel nostro ordinamento avviene molto di frequente, soprattutto per quanto riguarda le normative in materia di bonifica dei suoli.

 

(Pietro Vernizzi)

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