A partire dal 17 settembre 2011, con l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl 183/2011, sono state introdotte, con l’intento di recuperare gettito, due novità nella disciplina delle società di comodo:
1) incremento, a partire dall’anno 2012, dell’aliquota IRES dal 27,5% al 38% (con una differenza pari al 10,5%) per le società che risultano non operative;
2) ampliamento soggettivo della norma alle società in perdita fiscale sistemica.
Una società è definita società di comodo, ex art. 30 della legge 724/1994, quando non supera il test di operatività riguardo alla redditività e all’aumento di rimanenze effettive, confrontate con un dato che emerge dal calcolo di ricavi ipotetici, computati applicando agli asset determinate percentuali previste dalla norma stessa. Se i ricavi effettivi sono superiori ai ricavi virtuali, il test di operatività si considera superato.
Nel caso il test non venga superato, la società è dichiarata di comodo e subisce tre conseguenze (già previste dalla normativa previgente):
1) deve dichiarare un reddito minimo, computato applicando agli asset delle percentuali, seppur più ridotte rispetto a quelle utilizzate per il calcolo dei ricavi virtuali;
2) vi sono limitazioni al riporto delle perdite pregresse;
3) vi sono limitazioni al riporto del credito Iva.
A partire dal 2012 la dichiarazione di società di comodo prevede una quarta conseguenza: l’aliquota Ires per queste società è stata portata al 38%. La modifica non ha interessato invece le aliquote Irpefin quanto non si applica per le società di persone di comodo, le quali imputano il reddito per trasparenza ai soci, che applicano l’Irpef progressiva.
L’ambito di applicazione della norma viene esteso, tramite la regola delle perdite sistemiche, ai:
1) soggetti che hanno subito perdite fiscali per tre periodi d’imposta, i quali vengono definiti società di comodo a partire dal quarto periodo. In particolare, la qualifica di società “non operativa” può essere acquisita a partire dal periodo d’imposta successivo a quello alla data di entrata in vigore del Dl 138/2011, si applicherà quindi a partire dal reddito relativo al periodo d’imposta 2012, dichiarato in Unico 2013;
2) soggetti che hanno subito perdite fiscali per due esercizi e il terzo hanno conseguito un reddito, inferiore al reddito minimo. L’ampliamento risiede nel fatto che, pur avendo un reddito inferiore al reddito minimo, potrebbero aver ottenuto ricavi superiori ai ricavi minimi.
Al fine di evitare un’applicazione indistinta della norma è espressamente previsto dalla stessa che le cause di esclusione di cui all’ dall’art. 30 comma 1, lettera c) della legge 724/1994 sono state mantenute anche nell’ambito della nuova disposizione. La norma in particolare non si applica:
1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali;
2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle società in amministrazione controllata o straordinaria;
4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente;
5) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle società con un numero di soci non inferiore a 50;
6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;
6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;
6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;
6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.
Inoltre è sempre prevista la possibilità di presentare, con modalità da determinarsi a cura dell’Agenzia delle Entrate, istanza di interpello preventivo, al fine di concedere al contribuente la possibilità di dimostrare che non ha potuto conseguire il reddito minimo per ragioni oggettive e documentate e non per fini elusivi.
È infine opportuno rammentare che alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore non si applica la normativa riguardante le società di comodo.