Nell’attività lavorativa di un imprenditore – specialmente se opera nel mondo degli scambi commerciali – è prassi quotidiana rivolgersi alle banche per ottenere una garanzia. Le garanzie bancarie sono strumenti utili per proteggersi dai rischi e consistono nell’obbligo da parte di un istituto di credito di pagare una determinata somma di denaro a una serie di condizioni stabilite ponendosi come garante e assicurando l’adempimento di un impegno. In altre parole per tutelarsi nell’arco di un’attività e far rispettare i crismi dei contratti stipulati si ricorre all’intervento di una figura istituzionale cioè la banca che – con più forza rispetto al singolo – si impegna a eseguire e far eseguire prestazioni finanziarie. E’ un terreno dedicato sul quale le nuove piattaforme di mediazione creditizia agiscono con particolare impegno nello studiare soluzioni innovative e affidabili soprattutto per la clientela delle Pmi.



Se è frequente ricorrere alle garanzie bancarie nel mondo delle esportazioni e più in generale degli scambi commerciali, come si vedrà, esse non si limitano a tutelare questo universo. Questo strumento viene impiegato sia come assicurazione di un pagamento (merci, contratti di affitto o di impresa), sia in luogo del pagamento vero e proprio come accade con le lettere di credito. Nei casi più frequenti garantisce colui che presta da eventuali ritardi sui termini di saldo del debito del contraente o su inadempienze nel valore, ma le situazioni in cui si può ricorrere alla garanzia bancaria sono molteplici.



Le garanzie, sotto il profilo giuridico, consistono in una transazione privata e si possono dividere in due categorie: dirette e indirette. Nel primo caso la banca dell’ordinante si impegna direttamente nei confronti del beneficiario a eseguire il pagamento della somma pattuita in caso di inadempimento dell’ordinante. Nel secondo caso la banca non assume un impegno diretto nei confronti del beneficiario, ma lo assume nei confronti della sua banca. Ciò avviene quando la legge del Paese del beneficiario impone che le garanzie possano essere emesse soltanto da banche locali.

Ecco un breve elenco delle garanzie più comuni di cui ci si può avvalere.



1. Garanzia di offerta (o bid bond). Sono garanzie a breve termine impiegate nel commercio, nelle attività di export, ma anche nei contratti di appalto e nelle forniture multiple di beni o servizi. Nei casi più frequenti esse vengono richieste per la partecipazione a gare di appalto in alternativa al deposito cauzionale. Servono insomma ad assicurare chi istituisce una gara sulle richieste di un partecipante nel caso in cui venga ritirata l’offerta prima della chiusura o nel caso di modifica ulteriore dell’offerta. Forniscono inoltre garanzie all’appaltatore in caso di rifiuto di firma del contratto dell’appaltante. L’impegno assunto dall’istituto di credito emittente è quello di pagare al committente (cioè il beneficiario della garanzia) un determinato importo nel caso in cui il partecipante alla gara, che si è aggiudicato commessa, non sottoscriva il contratto o non fornisca le ulteriori garanzie bancarie previste nel bando di gara.

2. Buon adempimento (o garanzia sui performance bond). In linea di massima garantisce la corretta esecuzione della fornitura dal momento dell’aggiudicazione fino al momento del collaudo definitivo. In parole più semplice tutela il compratore dalla possibilità che il venditore cambi le regole del gioco in itinere. È impiegata per esempio per garantire l’acquirente da un aumento del valore del prodotto o dalla dilatazione oltre misura dei tempi di vendita che il venditore potrebbe arbitrariamente applicare in corso d’opera. Essa ammonta a un valore compreso in media tra il 5% e il 15% (20% in casi estremi) del valore del contratto. Anche in questo caso si tratta di un contratto comune per chi opera nel settore degli scambi commerciali sia a livello nazionale che internazionale e in generale nell’industria.

3. Garanzia per pagamento anticipato. Anche in questo caso la garanzia è comune nel mercato dell’import/export ma più in generale è usata negli scambi commerciali e nel mondo dell’industria. Se il debitore non adempie completamente ai suoi oneri, la garanzia anticipata è lo strumento attraverso il quale il compratore può rivalersi. L’ammontare della garanzia corrisponde all’ammontare del bene solido o del pagamento anticipato. In altre parole i contratti di appalto prevedono spesso il pagamento anticipato di una parte del prezzo a favore dell’appaltatore o del fornitore per consentire a quest’ultimo di affrontare le spese connesse all’approntamento della fornitura come l’acquisto delle materie prime, i macchinari, gli studi di fattibilità e via dicendo. La restituzione di questo anticipo è l’oggetto di questa garanzia.

4. Garanzie bancarie su obbligazioni. Questa forma di garanzia potremmo definirla – per semplificare – un’assicurazione ex post. In effetti lo scopo è quello di garantire il compratore da ogni possibile difetto che subentra o si rileva dopo la consegna da parte del venditore. Essa in genere ammonta a un valore compreso tra il 5% e il 20% del valore del contratto (mentre la durata dipende dal singolo caso). Si tratta di un contratto comune negli scambi commerciali (ancora una volta nelle importazioni e nelle esportazioni), ma anche nel settore edilizio.

5. Garanzia di protezione su linea di credito. In questo caso la banca garantisce il rimborso degli affidamenti se il debitore principale è inadempiente. Queste garanzie sono infatti usate per tutelare colui che presta da eventuali ritardi sui termini di saldo del debito del contraente o su inadempienze nel valore. L’ammontare della garanzia equivale al credito o al prestito e generalmente include un margine ulteriore per far fronte agli interessi che maturino in caso di ritardi sui pagamenti.

6. Garanzia sui pagamenti. Come dice la parola stessa la caratteristica principale di questa formula è assicurare il buon fine dell’operazione sottostante, anche in questo caso mediante l’intervento di una figura istituzionale (la banca), che si impegna a eseguire una prestazione finanziaria a prima richiesta, qualora un terzo non assolva una determinata obbligazione. La garanzia è un impegno autonomo indipendente dal rapporto di debito principale e dal contratto stipulato tra il creditore e il debitore. In parole più semplici si fa ricorso a questo genere di garanzia per tutelare il venditore da eventuali pagamenti ritardati da parte dell’acquirente. L’ammontare della garanzia equivale al valore del contratto o, più spesso, a parte di esso. Anche in questo caso la garanzia può essere particolarmente utile a imprese che desiderano accrescere la loro competitività e accedere ai mercati esteri mediante l’utilizzo di una forma di pagamento sicura e passepartout.

(Claudia Cervini)

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