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Quando ci si presenta a un esame c’è una regola che vige dalla notte dei tempi: per superarlo in tranquillità è bene conoscere gli interessi, la formazione e il modus operandi dell’esaminatore. Un precetto che non vale solo all’università, ma anche – per esempio – in banca.



In un momento in cui per un piccolo imprenditore – nonostante la liquidità in circolazione – non è affatto semplice ottenere un finanziamento, diventa sempre più necessario conoscere le regole del gioco e, in particolare, quelle che è costretto a seguire chi concede i fidi. Ecco le principali: che normalmente l’imprenditore non conosce a fondo, mentre invece sono la “cassetta degli attrezzi” della mediazione creditizia (soprattutto di quella evoluta come quella offerta da www.pmitutoring.it)..



I rating interni. Le banche hanno sistemi sofisticati e condivisi a livello nazionale e internazionale per il calcolo del rischio del credito e quindi per valutare se un’azienda sia solvente e quindi meritoria di ottenere un fido. Tali sistemi permettono la raccolta delle informazioni rilevanti e la loro elaborazione per la formulazione di valutazioni del merito di credito di un soggetto affidato e della rischiosità delle singole operazioni creditizie. Il rischio connesso con un’esposizione è espresso attraverso quattro componenti: probabilità di default, che attiene al debitore; tasso di perdita in caso di default, esposizione al momento del default e scadenza effettiva, che attengono alla singola operazione. Queste informazioni consentono di stabilire i requisiti per l’approvazione dei fidi e di effettuare le analisi di “pricing” e di allocazione del capitale; sono in grado di incorporare informazioni supplementari sui clienti come per esempio il monitoraggio dei conti dei clienti e una conoscenza più approfondita delle garanzie personali e reali. Il giudizio sulla solvibilità viene effettuato sulla base di tre aspetti fondamentali, che hanno però pesi differenti: quantitativi, qualitativi e andamentali.



I bilanci. I rendiconti periodici hanno un ruolo molto importante in questa valutazione operata dalle banche. In linea di massima deve esistere un giusto equilibrio tra risorse finanziarie immesse dall’imprenditore e quelle ricevute dalle banche. Un’impresa solida lavora con adeguati capitali propri e non dipende troppo dalle banche. Il debito, insomma, non deve toccare livelli elevati. Di norma in un’impresa industriale il rapporto tra mezzi propri e debiti bancari dovrebbe attestarsi sui livelli di 1 a 5. Un’azienda sottocapitalizzata è, generalmente, considerata molto rischiosa. Gli interesse bancari, inoltre, devono essere contenuti perché la banca non risulti troppo indebitata ecco perché è consigliato preferire l’utilizzo di debiti a medio-lungo termine, tendenzialmente più convenienti, rispetto a quelli a breve. Infine è bene tenere sotto controllo i crediti commerciali e le rimanenze: un loro incremento è quasi sempre valutato negativamente.

Le strategie. La banca prende seriamente in considerazione anche alcuni aspetti qualitativi: valuta cioè la capacità dell’azienda di adottare scelte strategiche coerenti ponendo attenzione al settore e alla storia dell’azienda, alla governance, alle funzioni di controllo e di gestione, alla pianificazione e all’organizzazione aziendale nel suo complesso.

1. Garanzia di protezione su linea di credito. In questo caso la banca garantisce il rimborso degli affidamenti se il debitore principale è inadempiente. Queste garanzie sono infatti usate per tutelare colui che presta da eventuali ritardi sui termini di saldo del debito del contraente o su inadempienze nel valore. L’ammontare della garanzia equivale al credito o al prestito e generalmente include un margine ulteriore per far fronte agli interessi che maturino in caso di ritardi sui pagamenti.

2. Garanzia di offerta (o bid bond). Sono garanzie a breve termine impiegate nel commercio, nelle attività di export, ma anche nei contratti di appalto e nelle forniture multiple di beni o servizi. Nei casi più frequenti esse vengono richieste per la partecipazione a gare di appalto in alternativa al deposito cauzionale. Servono insomma ad assicurare chi istituisce una gara sulle richieste di un partecipante nel caso in cui venga ritirata l’offerta prima della chiusura o nel caso di modifica ulteriore dell’offerta. Forniscono inoltre garanzie all’appaltatore in caso di rifiuto di firma del contratto dell’appaltante. L’impegno assunto dall’istituto di credito emittente è quello di pagare al committente (cioè il beneficiario della garanzia) un determinato importo nel caso in cui il partecipante alla gara, che si è aggiudicato commessa, non sottoscriva il contratto o non fornisca le ulteriori garanzie bancarie previste nel bando di gara.

3. Buon adempimento (o garanzia sui performance bond). In linea di massima garantisce la corretta esecuzione della fornitura dal momento dell’aggiudicazione fino al momento del collaudo definitivo. In parole più semplice tutela il compratore dalla possibilità che il venditore cambi le regole del gioco in itinere. È impiegata per esempio per garantire l’acquirente da un aumento del valore del prodotto o dalla dilatazione oltre misura dei tempi di vendita che il venditore potrebbe arbitrariamente applicare in corso d’opera. Essa ammonta a un valore compreso in media tra il 5% e il 15% (20% in casi estremi) del valore del contratto. Anche in questo caso si tratta di un contratto comune per chi opera nel settore degli scambi commerciali sia a livello nazionale che internazionale e in generale nell’industria.

4. Garanzia per pagamento anticipato. Anche in questo caso la garanzia è comune nel mercato dell’import/export ma più in generale è usata negli scambi commerciali e nel mondo dell’industria. Se il debitore non adempie completamente ai suoi oneri, la garanzia anticipata è lo strumento attraverso il quale il compratore può rivalersi. L’ammontare della garanzia corrisponde all’ammontare del bene solido o del pagamento anticipato. In altre parole i contratti di appalto prevedono spesso il pagamento anticipato di una parte del prezzo a favore dell’appaltatore o del fornitore per consentire a quest’ultimo di affrontare le spese connesse all’approntamento della fornitura come l’acquisto delle materie prime, i macchinari, gli studi di fattibilità e via dicendo. La restituzione di questo anticipo è l’oggetto di questa garanzia.

5. Garanzie bancarie su obbligazioni. Questa forma di garanzia potremmo definirla – per semplificare – un’assicurazione “ex post”. In effetti lo scopo è quello di garantire il compratore da ogni possibile difetto che subentra o si rileva dopo la consegna da parte del venditore. Essa in genere ammonta a un valore compreso tra il 5% e il 20% del valore del contratto (mentre la durata dipende dal singolo caso). Si tratta di un contratto comune negli scambi commerciali (ancora una volta nelle importazioni e nelle esportazioni), ma anche nel settore edilizio.

6. Garanzia sui pagamenti. Come dice la parola stessa la caratteristica principale di questa formula è assicurare il buon fine dell’operazione sottostante, anche in questo caso mediante l’intervento di una figura istituzionale (la banca), che si impegna a eseguire una prestazione finanziaria a prima richiesta, qualora un terzo non assolva una determinata obbligazione. La garanzia è un impegno autonomo indipendente dal rapporto di debito principale e dal contratto stipulato tra il creditore e il debitore. In parole più semplici si fa ricorso a questo genere di garanzia per tutelare il venditore da eventuali pagamenti ritardati da parte dell’acquirente. L’ammontare della garanzia equivale al valore del contratto o, più spesso, a parte di esso. Anche in questo caso la garanzia può essere particolarmente utile a imprese che desiderano accrescere la loro competitività.

(Claudia Cervini)