Il sistema produttivo italiano, composto in via prevalente da realtà economiche di dimensioni piccole e medie, è storicamente caratterizzato da una forte dipendenza dall’indebitamento bancario con la conseguente necessità, per le stesse imprese, di avere solidi rapporti con gli istituti di credito. Il rapporto di fiducia si consolida attraverso un dialogo costante e scambio di informazioni, prettamente unidirezionali, sull’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’impresa, necessaria per la valutazione del merito creditizio, per la concessione e/o il mantenimento delle linee di credito.
Dal lato degli istituti di credito, il quadro regolamentare di riferimento si è arricchito di interventi normativi (Basilea 2, Ifrs 9, nuova definizione di default, Linee Guida Eba) che incideranno sulla valutazione del merito creditizio e sul monitoraggio dell’andamento aziendale degli affidatari. Gli orientamenti Eba specificano i dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna, i requisiti in materia di rischio di credito e di controparte, e i requisiti relativi alla valutazione del merito creditizio del consumatore. In particolare, le Linee Guida forniscono indicazioni sulle informazioni, i dati e gli altri elementi che gli istituiti devono considerare nel momento in cui effettuano le valutazioni del merito creditizio nella fase di concessione e/o rinnovo delle linee di credito, ivi inclusi quelli ESG. La documentazione che gli istituti di credito richiedono ai propri clienti, a prescindere dalla loro dimensione (piccole, medie e grandi imprese), è finalizzata a ricevere una dettagliata visione, che consenta di “valutare le capacità del cliente di servire e rimborsare i propri impegni finanziari”. Tale attività di verifica sulle stime reddituali e dei flussi di cassa viene effettuata dagli istituti di credito mediante l’analisi della posizione finanziaria, della struttura patrimoniale, della composizione del capitale circolante, dei flussi reddituali, di quelli di cassa e della relativa capacità di adempiere agli obblighi contrattuali.
Le società, dal canto loro, al fine di proseguire questo continuo rapporto di fiducia e di interscambio informativo, e di non veder ridotti e/o cancellati i loro affidamenti, devono fornire tempestivamente, ove richiesta, la documentazione per le istruttorie avviate e in essere agli istituti di credito. È proprio in quest’ottica che si inseriscono le importanti novità normative dettate dall’art. 2086, secondo comma, del Codice Civile e dall’art. 3 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.) che impongono alle società, di qualsiasi dimensione, di avviare e, ove già presenti, consolidare l’istituzione di un proprio adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
La ratio di tale obbligo è quello di dotare l’azienda di un set strumentale che permetta di garantire la sostenibilità del debito in un’ottica di going concern e sulla tempestività nell’emersione di possibili fenomeni di crisi. In tale ottica, sono molteplici le azioni che l’imprenditore deve attuare al fine di risultare compliant con tali novità normative. In via principale, ha necessità di comprendere quali siano i rischi, esterni e interni, ai quali è condizionata l’attività della propria azienda e, conseguentemente, di sviluppare una serie di azioni volte a mitigare tali rischi, ove si manifestassero, inclusi anche quelli relative alle tematiche ESG.
Dal punto di vista pratico, l’imprenditore ha necessità di avere contezza dell’andamento della propria azienda e il principale strumento, ma non unico ed esaustivo, è quello del budget, che deve essere redatto in un’ottica di continuità aziendale. Tale strumento non deve essere redatto senza cognizione di quelli che siano i rischi e le variabili esogene che condizionano l’attività dell’azienda; per esempio, in questo periodo storico è opportuno prevedere l’andamento economico in uno scenario di ulteriore rialzo dei tassi di interesse o dell’incremento dei costi di approvvigionamento delle materie prime. Per tale ragione, nel momento dell’elaborazione di tale prospetto è necessario prevedere anche le situazioni c.d. stress test (come peraltro richiesto dalla Linee guida Eba). Tale strumento, in via preliminare, consente all’azienda di fornire all’istituto di credito le iniziali ma necessarie informazioni per la verifica della sostenibilità del debito, incidendo, di conseguenza, sulla valutazione del merito creditizio.
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