Imu 2021, è in scadenza il prossimo mercoledì 16 giugno la prima rata dell’Imposta Municipale Propria (col saldo, lo ricordiamo, da versare a dicembre anche se poi vanno calcolati separatamente: ma quali sono le regole che vanno seguite e gli errori da evitare? Confermata anche per quest’anno, la tassa sugli immobili presenta come al solito dei grattacapi per i cittadini. Ecco di seguito le regole per i genitori divorziati e quelli separati, senza dimenticare le casistiche relative alle eventuali esenzioni, gli sconti e la conferma che l’Imu 2021 non sarà dovuta su abitazione principale e sue pertinenze.



La conferma di cui sopra per quanto concerne il pagamento dell’Imu merita un approfondimento: quando si parla di “abitazione principale” si fa riferimento a quella che è una unità immobiliare di fatto unica, a uso abitativo, classificata nel gruppo catastale A (ad eccezione degli uffici classificati come A/10) e all’interno della quale il contribuente e il suo nucleo abbiamo la dimora anagrafica e vi dimorino “abitualmente”; va da sé che queste due circostanze devono coesistere contemporaneamente. Le eccezioni, ovvero il pagamento dell’imposta, invece riguardano le abitazioni di categoria A/1 (immobili signorili, abitazioni di maggior pregio), oltre ad A/8 e A/9, vale a dire rispettivamente le ville e i castelli o palazzi.



IMU 2021, LE REGOLE: PER CHI ESENZIONI E SCONTI?

Tuttavia in merito alla cosiddetta abitazione principale bisogna prestare attenzione: infatti se il contribuente utilizza come tali due appartamenti “adiacenti ma accatastati separatamente” allora dovrà necessariamente decidere per quale dei due (e non entrambi) usufruire dell’esenzione. Allo stesso modo, nel caso in cui i componenti del nucleo famigliare abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale in immobili differenti, ma ubicati nello stesso Comune, l’esenzione dal pagamento dell’Imu scatta solo per uno dei due e quindi a un coniuge; se si parla invece di immobili in Comuni diversi possono esserci contestazioni in merito all’esenzione o meno. Infine, l’esenzione si applica pure sulle pertinenze dell’abitazione principale ma nel numero di una sola per ogni categoria (C/2 – cantine, o soffitte, C/6 – box auto, C/7 – tettoie).



Detto della casistica relativa all’abitazione principale, passiamo alle regole per le coppie divorziate: la suddetta esenzione riguarda infatti anche l’abitazione data al coniuge divorziato o separato assegnatari, pur non essendo proprietario, se abbia sempre residenza anagrafica e dimora abituale. Tra le altre esenzioni c’è quella per gli immobili delle cooperative edilizie “a proprietà indivisa”, che siano adibite ad abitazione principale o destinare a studenti che siano soci assegnatari, come pure gli alloggi assegnati dagli IACP e tutti gli alloggi ‘sociali’, le abitazioni non locate degli appartamenti delle varie forze armate, Vigili del Fuoco e Polizia. Invece è prevista una riduzione del 50% dell’Imu per le abitazioni dei cittadini italiani non residenti qui (solo se la casa non è in comodato d’uso o locata) se sono titolari di pensione estera.

IL MECCANISMO DI CALCOLO E LA BASE IMPONIBILE

Passando invece alle altre riduzioni, per il 2021 è prevista anche la possibile riduzione della metà dell’imposta su quegli immobili in comodato d’uso gratuito a figli o genitori anche se in tal caso le maglie dei requisiti sono molto strette. Tra questi vi sono: la linea di parentela diretta di primo grado, la residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune in cui si trovi la casa (esclusi A1, A8 e A9), deve essere abitazione principale per il comodatario, non possesso di due altri immobili a uso abitativo nello stesso Comune per il comodante e nessun altro in Italia, contratto regolarmente registrato con pagamento della relativa imposta.

Infine, ecco una breve finestra sul meccanismo di calcolo della rata dell’Imu 2021: rispetto all’anno scorso tutto rimane invariato e quindi il punto di partenza resta la rendita catastale dell’immobile al 1° gennaio dell’anno e che poi andrà rivalutata del 5%. Per prendere visione della rendita basta consultare la visura catastale (preferibilmente recente), il rogito o anche il cosiddetto quadro RB di Redditi PF. Successivamente tale renditasi moltiplica per un coefficiente che varia da immobile a immobile (anche se i coefficienti per le varie tipologie sono gli stessi del 2020). Nel caso dei fabbricati dichiarati inagili o inabitabili, la base imponibile viene dimezzata in relazione al periodo in cui sussiste tale condizione: idem nel caso dei fabbricati di interesse artistico e storico. Infine, in merito all’acconto valgono le aliquote dell’anno precedente mentre il conguaglio (e con le aliquote deliberate da ciascun Comune entro il prossimo 28 ottobre) avrà come deadline quella del saldo del 16 dicembre e sarà pari all’imposta totale per il 2021 al netto della somma dovuta entro il 16 giugno.