Corrispondere e concedere l’indennità di maternità è un diritto che qualsiasi donna deve avere nell’arco della sua vita. Questo principio deve valere in qualsiasi contesto, anche laddove il certificatore – obbligato a comunicare la gravidanza – abbia omesso l’inoltro all’ente di competenza, sullo stato della lavoratrice.



A precisare il suo contenuto è l’INPS stessa, che lo ha fatto avendo pubblicato il messaggio numero 287 del 22 gennaio 2024, in cui spiega come andrebbero gestite le domande inerenti al congedo di maternità e cosa succede nel caso in cui questa comunicazione venisse omessa – per qualsiasi motivo – dal medico certificatore.



Indennità di maternità senza certificato: il messaggio dell’INPS

L’INPS ha espressamente sottolineato, l’obbligatorietà di concedere e corrispondere l’indennità di maternità alla donna lavoratrice, anche laddove l’ente o il medico certificatore non abbia provveduto – nonostante l’obbligo – a darne comunicazione tramite il canale telematico istituito ad HOC per questa occasione.

Il messaggio dell’ente previdenziale contiene quanto segue:

Il congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del d.lgs. n. 151/2001 costituisce un diritto indisponibile della lavoratrice, cui corrisponde un divieto assoluto di adibizione al lavoro, divieto, peraltro, penalmente sanzionato ai sensi dell’art. 18 del medesimo decreto legislativo.



Ecco i diritti e i doveri della donna lavoratrice che ha richiesto il congedo di maternità (sia qualora avesse o meno il certificato in questione):

  1. Se la domanda di congedo materno fosse sprovvista di invio telematico del certificato di gravidanza, quest’ultimo potrà essere domandato prima che avvenga la nascita del minore, e quindi prima della data ufficiale del parto.
  2. Qualora il certificato di gravidanza non sia stato trasmesso come dovuto, ma l’ASL avrebbe disposto una interdizione anticipata della donna lavoratrice, sarà possibile sfruttare l’ipotetica data del parto descritta nel provvedimento.
  3. In caso di totale assenza del certificato di gravidanza o di un provvedimento redatto dall’ASL, il periodo concedente l’indennità di maternità, verrà decretato considerando i due mesi prima del parto “ante partum”, tenendo conto della data effettiva del parto verificandola sulla piattaforma ufficiale “ConsANPR”.