Investita mentre attraversa la strada, è responsabile all’80 per cento dell’incidente perché stava parlando al cellulare. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Trieste, intervenuto su un caso del 2010. Attraversando la strada mentre era al telefono, la vittima si sarebbe comportata «in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza». E dunque chi ha l’abitudine di attraversare la strada con occhi e orecchie incollati allo smartphone stia attento, perché in caso di incidente il pedone può essere ritenuto in parte responsabile del suo stesso investimento. La sentenza 380/2019 del tribunale di Trieste non rappresenta comunque un caso isolato. Da tempo infatti la giurisprudenza ha stabilito che il pedone non ha sempre ragione, perché può concorrere nel causare un incidente per distrazione o imprudenza. Ma l’attenzione allo smartphone e alle regole sono un problema noto da tempo. Stati come lo Utah e l’Australia, ad esempio, hanno introdotto delle multe nel tentativo di arginare il fenomeno.



INVESTITA MENTRE PARLA AL CELLULARE: RESPONSABILE IN PARTE

Cosa stabilisce comunque il codice civile? C’è l’articolo 2054, secondo cui in caso di incidente «il conducente di un veicolo (…) è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Quindi, di solito la responsabilità di un incidente è del conducente dell’auto ma, come riportato da Studio Cataldi, il tribunale di Trieste ha stabilito che il comportamento del pedone è stato nella fattispecie «fattore causale esclusivo dell’evento dannoso». Quindi la responsabilità può essere condivisa, se però il guidatore dimostra che era impossibile evitare l’impatto con una manovra d’emergenza. I fatti in esame risalgono al febbraio 2010. L’incidente si verificò nei pressi di una fermata dell’autobus. Fu investita una donna che stava per salire sul mezzo pubblico. Nella sentenza si legge che «aveva attraversato la strada parlando al cellulare e senza preventivamente guardare se stessero sopraggiungendo altri veicoli». Quindi, per il giudice c’è una «connotazione colposa della condotta della pedone».

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