Secondo la saggezza popolare, anche i cammini più lunghi cominciano sempre con un primo passo. Ecco perché è il caso di apprezzare che nella Legge di bilancio ora all’esame del Parlamento verrà introdotta una nuova prestazione sociale contraddistinta dall’acronimo Iscro (Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) erogata dall’Inps e spettante ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata (con e senza partita Iva?), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, i quali, facendo valere i requisiti previsti, abbiano subito un danno economico a seguito delle misure connesse alla pandemia da cCovid-19. In proposito sono stati presentati emendamenti molto simili da diversi gruppi (Pd, IV e M5S) che il Governo è disposto ad accettare anche se proporrà di incrementare l’aliquota contributiva di finanziamento (dallo 0,28 allo 0,51%).
L’Iscro infatti è una prestazione a base assicurativa a carico dei soggetti interessati; questo è sicuramente un salto di qualità rispetto ai “ristori” una tantum e a forfait previsti nei decreti prodotti in grande serie dal Governo durante la pandemia. Le risorse derivanti dall’aliquota aggiuntiva confluiscono in un apposito fondo istituito nell’ambito della Gestione separata. Le prestazioni sono erogate fino a concorrenza delle risorse del fondo. Le eventuali eccedenze permangono nella disponibilità del fondo.
Ecco i requisiti (tratti dall’emendamento presentato dal Pd).
1) L’Iscro spetta ai professionisti lavoratori autonomi che nell’anno precedente a quello in cui è presentata la domanda abbiano subìto una decurtazione reddituale pari o superiore al 50 per cento della media dei redditi conseguiti nei 3 anni precedenti, e comunque a condizione che il reddito dichiarato nell’anno precedente a quello in cui è presentata la domanda sia risultato inferiore a 8.145 euro.
2) Se nel corso dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale è avvenuta una sospensione dell’attività professionale per maternità o malattia o altro evento cui corrisponde un indennizzo a carico della gestione separata Inps, la media dei redditi è calcolata considerando anche le somme percepite a titolo di indennità. Se nell’anno in cui si è verificata la decurtazione reddituale il lavoratore ha usufruito di indennità di maternità, malattia o altro indennizzo a carico della gestione separata Inps, tali indennità rilevano ai fini della quantificazione del reddito.
3) L’Iscro spetta ai professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l’Inps che, al momento della domanda, abbiano maturato un’anzianità di iscrizione di almeno 3 anni alla medesima gestione separata, e che nel corso dei 3 anni precedenti non abbiano cessato la relativa partita Iva.
4) La cessazione della partita Iva durante il trattamento di indennità determina l’immediata sospensione della stessa e l’obbligo di retrocessione delle somme percepite, salvo che la cessazione non dipenda da cause non imputabili al lavoratore.
5) Se il lavoratore ha già usufruito in passato dell’Iscro, essa può essere ulteriormente concessa a condizione che la domanda sia presentata a distanza di almeno 5 anni dalla conclusione del precedente trattamento di indennità. In ogni caso, nessuno può usufruire della indennità per più di 3 volte.
6) Il valore dell’Iscro spettante al lavoratore è pari al 50 per cento della differenza tra la media reddituale dei 3 anni precedenti a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale e il reddito dell’anno precedente a quello in cui è presentata la domanda. L’importo onnicomprensivo dell’indennità non può in ogni caso superare i 6.516 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ed è esente da prelievi fiscali e contributivi. La domanda di Iscro è presentata, in via telematica, all’Inps entro il termine di decadenza del 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la decurtazione reddituale.
7) L’indennità è corrisposta in 6 mensilità, di importo pari a un sesto dell’importo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Con la prima mensilità sono altresì corrisposte le eventuali mensilità arretrate.
8) Per l’intera durata del trattamento, l’Iscro non è cumulabile, neppure in parte, con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
9) Allo scopo di favorire la riqualificazione professionale del professionista e lavoratore autonomo, l’erogazione dell’Iscro è condizionata alla regolare partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
10) Al fine di programmare i servizi formativi, definirne i contenuti formativi, predisporne l’erogazione, anche in forma telematica, in modo da raggiungere l’intero territorio nazionale, l’Anpal riunisce un tavolo di coordinamento con le regioni e le associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei professionisti e dei lavoratori autonomi.
Com’è agevole notare, i requisiti sono significativamente severi nel senso che vi sono limiti di reddito molto bassi (entro un massimo di 8.145 euro l’anno) per poter concorrere all’Iscro per fruire di un importo non superiore a 6.516 euro. Poi per chiedere una nuova erogazione devono trascorrere 5 anni dalla prima e le erogazioni non possono essere più di tre.
Siamo ancora molto lontani da un assetto di tutele paragonabili con quelle del lavoro dipendente. Del tutto teorico l’obbligo di formazione affidato ad iniziative dell’Anpal. La norma infatti presenta margini di ambiguità perché non è definito il ruolo del coordinamento affidato all’Agenzia rispetto alle rappresentanze delle categorie. Ovvero se si tratta di una mera consultazione sui contenuti delle attività formative che l’Anpal dovrà organizzare in proprio oppure se – com’è sicuramente preferibile – la gestione dei programmi formativi resterà in capo ai soggetti rappresentativi delle diverse collettività. In ogni caso – sulla base delle esperienze compiute – non sembra opportuno introdurre legami di stretta condizionalità tra l’erogazione della prestazione e lo svolgimento di attività di formazione.
Sul piano sistematico l’Iscro è una prestazione i cui confini devono essere coordinati con quelli previsti per la Dis-Coll: l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 15 dlgs n. 22/2015) iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps (in vigore dal 1° gennaio 2015).