I porti italiani sono chiusi alle navi russe. Le imbarcazioni che battono bandiera russa non potranno più attraccare in Italia. Il provvedimento sarà attivo da domani, domenica 17 aprile, e riguarderà anche quelle navi che hanno cambiato bandiera dal 24 febbraio. Se ci sono imbarcazioni nei porti italiani, queste dovranno lasciarli subito dopo aver portato a termine le proprie attività commerciali. Lo prevede la misura contenuta in una circolare del Comando generale delle Capitanerie di Porto che recepisce la direttiva dell’Unione europea dell’8 aprile scorso con cui sono state introdotte ulteriori sanzioni contro la Russia.



La circolare ricorda che il regolamento Ue 2022/576 dell’8 aprile 2022 ha di fatto modificato quello Ue 833/2014 con misure restrittive in considerazioni delle azioni della Russia che stanno destabilizzando la situazione in Ucraina, quindi per la guerra. Nello specifico, è stato inserito l’articolo 3 sexies bis del regolamento Ue con cui si vieta l’accesso ai porti nazionali alle navi di bandiera russa dopo il 16 aprile 2022.



PORTI CHIUSI A NAVI RUSSE? LUNGA LISTA DI ESENZIONI

La circolare con cui l’Italia chiude i porti alle navi russe si applica anche nei confronti di quelle imbarcazioni che hanno modificato la propria bandiera, da quella della Russia a qualsiasi altra nazionalità, dopo il 24 febbraio 2022. Il documento delle Capitanerie di Porto precisa che il divieto, come stabilito dal regolamento Ue, non si applica però a quelle navi che necessitano di assistenza o rifugio, che richiedono l’accesso ai porti per motivi di sicurezza marittima o che hanno salvato delle vite in mare. Ma le autorità competenti possono autorizzare l’accesso di una nave “alle condizioni che ritengono appropriate”, se ciò è necessario per “l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio, minerali di ferro, nonché taluni prodotti chimici e ferrosi elencati”.



Ma anche per “l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione”. Infine, ciò può avvenire anche per “scopi umanitari”, così come “trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili” o per acquisto, importazione o trasporto nell’Ue “di carbone e altri combustibili fossili solidi”.