Avevamo scritto che la ruspa giudiziaria – guidata da automi in toga abituati a gestire serialmente e burocraticamente sfratti, locazioni ed esecuzioni di routine – stava inesorabilmente abbattendo nel centro di Roma, in via Condotti, a due passi da Trinità di Monti, un bene culturale tutelato dal Mibac, semplicemente sfrattando per finita locazione la Società Antico Caffè Greco come se si fosse trattato di sfrattare un qualunque “pizzicagnolo” (con tutto il rispetto per la categoria).
Ma ci sono giudici e giudici. Per fortuna.
E così quella ruspa è stata provvidenzialmente fermata dai giudici della Corte d’Appello di Roma (presidente Pannullo) che, con ordinanza del 5 dicembre 2019, hanno sospeso fino al 21 gennaio 2021 l’efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Roma che aveva, con ottusa spensieratezza, convalidato quello sfratto la cui esecuzione avrebbe certamente determinato la distruzione del bene culturale.
Se quella sciagurata sentenza di sfratto fosse stata eseguita, l’attività tutelata, iniziata nel 1760, sarebbe cessata; un pezzo della cultura e della storia di Roma, palpitante di vita, sarebbe stato cancellato; gli storici locali, brulicanti di habitué, artisti, intellettuali e turisti di tutto mondo, sarebbero rimasti desolatamente vuoti e chiusi al pubblico (con arredi e collezioni d’arte di proprietà della Società Antico Caffè Greco inamovibili); 40 dipendenti sarebbero stati licenziati.
Ed il “bene culturale di interesse particolarmente importante Caffè Greco”, vincolato dal un decreto ministeriale del 1953 ed “espressione di identità culturale collettiva” (art. 7bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio), dall’oggi al domani, sarebbe stato distrutto.
Lo chiarisce bene la Corte d’Appello di Roma: l’esecuzione della sentenza di primo grado avrebbe comportato “la cessazione dell’attività svolta dalla Società Antico Caffè Greco” con “verosimili ripercussioni anche sul piano occupazionale”.
Un danno gravissimo, anzi irreparabile.
Se non fosse stata accolta la sospensiva, la futura sentenza della Corte d’Appello di Roma sul merito dello sfratto sarebbe stata inutiler data. La riparazione di un errore giudiziario a condanna a morte già eseguita.
Ma com’è che si è arrivati a questo punto?
La ruspa giudiziaria, ora bloccata, è stata avviata dall’Ospedale Israelitico, proprietario delle mura, che, banalmente, ha intimato alla Società Antico Caffè Greco uno sfratto per finita locazione, dopo aver vanamente tentato di far rimuovere dai giudici amministrativi il vincolo di tutela sul bene culturale Caffè Greco, che, a suo dire, creava “l’inconveniente di una comunione forzosa” tra l’immobile (dell’Ospedale Israelitico), i beni mobili e la licenza di esercizio (di cui è proprietaria la Società Antico Caffè Greco).
Il Tar del Lazio, con una sentenza del 2011 passata in giudicato, ha definitivamente chiarito la natura del vincolo di tutela: apposto “non solo sui locali (immobile) e sugli arredi, cimeli, decorazioni (mobili), ma anche sulla licenza di esercizio”. E ciò perché “il Caffè Greco costituisce un pregevole esempio di ‘pubblico ritrovo’, consolidatosi nel tempo in virtù della consuetudine di una certa tipologia di avventori di frequentarlo e renderlo centro di incontri culturali”. Secondo i giudici amministrativi non è conforme alla ratio ed alla lettera del vincolo ministeriale “restringere la tutela all’immobile ed ai beni mobili, essendo chiara la volontà dell’Amministrazione di ricondurre il vincolo al particolare valore commerciale assunto nel tempo dalla destinazione del locale, dall’essere detto locale un ritrovo di artisti, anche stranieri, quindi un luogo noto in Italia ed all’estero come centro di vita artistica”.
Ma l’Ospedale Israelitico, soccombente davanti al Tar, non s’è perso d’animo ed in barba al giudicato amministrativo ha ritenuto di eliminare ugualmente “l’inconveniente” di quella “comunione forzosa”, cambiando semplicemente giudici, ed intimando lo sfratto, senza coinvolgere il ministero dei Beni Culturali a norma di legge.
L’esecuzione dello sfratto in base all’ordinanza di convalida era stata per la verità sospesa dai giudici del Tribunale di Roma (un altro lampo di luce nell’oscurità), che avevano ripreso gli argomenti dei giudici amministrativi. Ma l’Ospedale Israelitico aveva avviato una nuova esecuzione sulla base della sentenza del Tribunale di Roma di conferma dell’ordinanza di convalida dello sfratto intervenuta in seguito, e la ruspa giudiziaria aveva così ripreso la sua corsa, per essere poi nuovamente bloccata dalla Corte d’Appello di Roma con l’ordinanza del 4 dicembre ultimo scorso.
La Corte d’Appello di Roma aveva opportunamente tentato una soluzione transattiva, invitando l’Ospedale Israelitico a valutare la proposta dei legali della Società Antico Caffè Greco di immediato raddoppio del canone mensile (da euro 17mila ad euro 34mila), raddoppio poi offerto anche come cauzione per tutta la durata del giudizio di appello, ma l’Ospedale Israelitico ha perentoriamente e lapidariamente rifiutato la proposta “perché notevolmente inferiore ai valori di mercato anche tenendo conto dei cogenti vincoli di destinazione dell’immobile”, senza proporre alcunché (ad esempio di vendere le mura alla Società Antico Caffè Greco o di acquistarne l’attività aziendale), rendendo così inevitabile la sospensione dello sfratto.
Per inciso, secondo la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate il valore massimo ipotizzabile del canone di locazione per l’immobile che ospita il Caffè Greco è di euro 18mila, pur senza tenere conto “dei cogenti vincoli di destinazione dell’immobile”.
L’Ospedale Israelitico ha accolto l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma “con stupore considerato che ha garantito in più occasioni la tutela del luogo e la continuità dell’attività e della storicità del Caffè Greco”, come riportato dalla stampa. Ed ha anche asserito che “non è in discussione la destinazione d’uso dell’immobile di via dei Condotti, come non lo è il nome del Caffè. Il Caffè Greco non potrà che essere il Caffè Greco sempre, perché tutto ciò che all’interno deve rimanere com’è” e che, eseguito lo sfratto, “cambia solo il gestore, che verrebbe semplicemente sostituito da un altro privato disposto ad avvicinarsi al prezzo di mercato della zona”.
Ma così non è affatto, come ha ben compreso la Corte d’Appello di Roma, che ha invece dato per certo che l’esecuzione dello sfratto determinerebbe la distruzione del “bene culturale particolarmente importante” Caffè Greco, perché reciderebbe il vincolo di tutela che lega indissolubilmente immobile, beni mobili ed attività aziendale (licenza di esercizio): la specifica attività oggetto di tutela non sarebbe più esercitata in quell’immobile e con quei beni mobili (inamovibili) con le conseguenti “ripercussioni anche sul piano occupazionale”.
Ora, l’attività aziendale tutelata a marchio Caffè Greco è di proprietà della Società Antico Caffè Greco Srl, e, pertanto, perché quell’attività possa continuare a svolgersi in quell’immobile che deve necessariamente ospitarla (come imposto dal vincolo di tutela) non basta certo che un “nuovo gestore” stipuli con l’Ospedale Israelitico un contratto di locazione dell’immobile, dopo avere sfrattato la Società Antico Caffè Greco.
No.
Quel “nuovo gestore” per continuare l’attività aziendale tutelata a marchio Caffè Greco (l’unica specifica attività che sia possibile svolgere in quell’immobile come prescritto dal vincolo di tutela) deve acquistare dalla Società Antico Caffè Greco l’azienda, e subentrare così in tutti i contratti ad essa inerenti (art. 2558 c.c.), ivi compresi i contratti di lavoro con i circa 40 dipendenti (ex art. 2112 c.c.), i contratti con i fornitori ed anche il contratto di locazione dell’immobile che deve ospitare quell’attività aziendale (che non è che uno dei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda).
Dunque, un nuovo conduttore non potrebbe certo appropriarsi dell’azienda di cui è proprietaria la Società Antico Caffè Greco (che comprende arredi, opere d’arte, beni strumentali per l’esercizio dell’attività di caffetteria, rapporti giuridici), ed utilizzare impunemente il marchio del Caffè Greco (il segno distintivo di quella specifica azienda), senza averla prima comprata dalla Società Antico Caffè Greco.
La locazione dell’immobile non comprende certo l’acquisto dell’azienda di proprietà del conduttore sfrattato.
È così difficile capire che la Società Antico Caffè Greco non può essere espropriata della propria attività aziendale (e spossessata dei propri beni) da un nuovo conduttore in forza di un semplice contratto di locazione dell’immobile nel quale quell’attività si svolge e deve svolgersi?
Ecco perché, eseguito lo sfratto, l’attività aziendale tutelata a marchio Caffè Greco cesserebbe per sempre. Né sarebbe possibile per i proprietari trasferirla altrove! Il vincolo di tutela li obbliga infatti ad esercitarla esclusivamente in quell’immobile di via Condotti.
Il Caffè Greco, al Tufello o al Nuovo Salario (dove chi scrive abita), probabilmente non sarebbe lo stesso.
La peculiarità del vincolo di tutela del Caffè Greco, come chiarito dal Tar del Lazio e dal ministero dei Beni Culturali (che, in data 13 novembre 2019, ne ha confermato la portata, avviando un procedimento per integrare il vincolo, “con l’elenco dei beni di interesse culturale presenti all’interno del Caffè Greco”), è che detto vincolo non riguarda la mera destinazione d’uso dell’immobile e la mera inamovibilità dei beni ivi presenti, e riguarda invece quella specifica attività aziendale a marchio Caffè Greco.
Quel vincolo sarebbe dunque violato, ed il bene culturale distrutto, se l’Ospedale Israelitico, sfrattato l’attuale proprietario dell’attività tutelata, vincolasse (ma non vediamo come) il nuovo conduttore a svolgervi un’attività di ristorazione del tipo di quella svolta dalla Società Antico Caffè Greco (e, dunque, in concorrenza sleale, facendo magari uso di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi del Caffè Greco, o imitando servilmente, e creando confusione, con l’attività di cui è titolare la Società Antico Caffè Greco).
Del resto, già in passato, in occasione di un precedente tentativo di sfratto della Società Antico Caffè Greco, l’Ospedale Israelitico aveva manifestato l’idea di aprire un “centro di ritrovo culturale, aperto al pubblico, con degustazione di prodotti alimentari tipici preparati secondo le prescrizioni ebraiche”. Ed in tempi più recenti aveva dichiarato che “non sarà certo impossibile per un esperto imprenditore del ramo eguagliare ed auspicabilmente superare le abilità gestionali degli attuali titolari”: un ipotetico esperto imprenditore del ramo che ora non c’è, che magari non si troverà mai, e che non potrebbe certo svolgere l’attività tutelata, non avendo acquistato l’attività aziendale dalla Società Antico Caffè Greco. Ed anzi, l’Ospedale Israelitico aveva auspicato che quell’imprenditore “rigeneri in chiave moderna” il Caffè Greco (facendone magari un fast food con camerieri in frac, con tanto servizio di consegna a domicilio mediante piattaforma digitale), come suggerito dai conduttori della ruspa mediatica avviata parallelamente a quella giudiziaria, ed in particolare da alcuni quotidiani storici di Roma, megafoni degli interessi immobiliari dell’Ospedale Israelitico, che hanno anche fatto trapelare l’importo di un ipotetico canone di locazione “alternativo” allo sfratto: euro 180mila al mese!
Non esce fuori, però, il nome dello scalpitante “nuovo gestore” disposto a spendere 180mila euro solo per le sole mura (delle quali nulla potrebbe farsene, se non in violazione del vincolo).
Quel che è certo è che l’Ospedale Israelitico non intende acquistare l’azienda dalla Società Antico Caffè Greco, o trovare qualcuno disposto a comprarla, né vendere l’immobile all’odierno conduttore.
Soluzioni entrambe proposte dalla Società Antico Caffè Greco, unitamente a quella di raddoppio del canone. Tre possibili alternative alla distruzione del bene culturale, dunque. Tutte sin qui rifiutate dall’Ospedale Israelitico.
È evidente che quei locali, sfrattato il Caffè Greco, verrebbero destinati a ben altro, che non ad ospitare il “bene culturale particolarmente importante” Caffè Greco. Circolano, del resto, i nomi dei soliti marchi internazionali dell’economia globalizzata.
Sulla vicenda pende una denuncia penale davanti alla Procura della Repubblica di Roma, per varie ipotesi di reato ruotanti attorno al danneggiamento ed alla distruzione di beni culturali.
Ci chiediamo infatti se un privato debba tollerare l’installazione di un pilone dell’alta tensione nel giardino di casa, ma possa impunemente “sfrattare” dal proprio immobile un bene culturale vincolato.
Ma la domanda finale che ci poniamo è la seguente: se l’ordinamento giuridico del paese con il maggiore patrimonio culturale al mondo sia così poco attrezzato giuridicamente (o giuridicamente insensibile) da consentire la distruzione di un importante bene culturale mediante un banale sfratto per finita locazione, piegandosi gli interessi economici dei potentati di turno.
La Corte d’Appello di Roma, in attesa della decisione definitiva, ha avuto la sensibilità di impedire che una preziosa particella di quel patrimonio venisse distrutta.