Le polemiche per l’arbitraggio di Rocchi in Inter Napoli del 1 ottobre scorso non si sono ancora placate. Oltre all’evidente sfogo dei tantissimi tifosi e sostenitori interisti, sono da segnalare le dichiarazioni rilasciate alla stampa nel post partita dall’allenatore nerazzurro Claudio Ranieri e dal Presidente Massimo Moratti sull’operato dell’arbitro.  Nello specifico, il tecnico romano (peraltro espulso a fine primo tempo) ha accusato in sala stampa il direttore di gara di avere “rovinato la partita” a causa della sua inadeguatezza. Il patron interista, invece, ha rilasciato ai microfoni che lo attendevano fuori dallo stadio Meazza le seguenti dichiarazioni: “Rocchi è stato scarso, talmente scarso da rovinare stupidamente una partita che poteva essere bellissima. Fare tanti sforzi per trovarsi poi davanti un personaggio che non è all’altezza del suo ruolo dà fastidio. E’ un danno grave alla società e spero che prendano provvedimenti. Non voglio più ritrovarmelo di fronte perché è una persona che ci ha danneggiato tantissimo”.  Da un punto di vista dell’ordinamento giuridico sportivo entrambe le dichiarazioni possono avere una rilevanza disciplinare, in quanto rilasciate da due soggetti tesserati alla FIGC ai quali, pertanto, si applicano le specifiche norme del Codice di Giustizia Sportiva. Vediamo quali possono essere le conseguenze  che si potrebbero verificare qualora il Procuratore Federale Palazzi decidesse di deferire alla Commissione Disciplinare i tesserati  Ranieri e Moratti.  L’articolo 5 del C.G.S. vieta ai soggetti tesserati “di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA”.  La sanzione prevista (come pena minima) per l’autore delle dichiarazioni è quella dell’ammenda da € 2.500 ad € 50.000. Nei casi più gravi, invece, si può arrivare anche alla squalifica o addirittura all’inibizione temporanea a svolgere attività federale. 

Particolarmente più grave potrebbe essere la situazione del Presidente Massimo Moratti in quanto, il comma 6 lettera b) del suddetto articolo di legge, pone una maggiore valutazione sulla determinazione dell’entità della sanzione nel caso in cui la dichiarazione sia stata rilasciata “da un dirigente o da un altro soggetto che abbia la rappresentanza di una società o comunque vi svolga una funzione rilevante”. Speriamo che le eventuali decisioni giudiziarie non alimentino ulteriori polemiche e tensioni di cui, il nostro calcio, ne ha già abbastanza.