Il 30 giugno sono scadute le tutele rinnovellate con legge 52 del 19 maggio u.s. che ha prorogato , per i dipendenti del pubblico impiego considerati lavoratori fragili la modalità di smart working o malattia equiparata al ricovero: dunque non possono più contare sull’equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero e la possibilità di poter lavorare da remoto. Inoltre, nel caso debbano rientrare obbligatoriamente in presenza, a fronte dell’attuale situazione Covid e delle varianti Omicron con inasprimento di nuovi contagi e decessi quotidiani , possono essere esposti a elevati rischi per la loro salute già compromessa da patologie gravi.
La questione è che ai fragili che sono in età da lavoro e che lo richiedono bisognerebbe dare la possibilità di lavorare a casa o creare ambienti protetti in ambito di lavoro. I lavoratori fragili non possono scegliere di tutelarsi da soli, prorogare per legge le tutele a loro destinate, come già fatto, significa inserire subito la norma che prevede fino al 31 dicembre 2022 le tutele per loro nel nuovo Decreto sulle misure anti-rincari.
Per lavoratori fragili si intendono i disabili e tutti coloro che sono affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità. Rientrano ad esempio nella categoria dei fragili i pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, i pazienti oncologici (in terapia o meno) o che presentano 3 o più condizioni patologiche: cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, scompenso cardiaco, ictus, diabete mellito, bronco-pneumopatia ostruttiva cronica, epatite cronica, obesità.
Il ministero della Pubblica amministrazione ha più volte ricordato, comunque, che “la flessibilità già presente nella disciplina di rango primario e in quella negoziale per l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego, evidenziata nella circolare del 5 gennaio 2022, a firma congiunta dei ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, consente – anche dopo il 30 giugno 2022 – a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”.
Si sveglino dal letargo anche i sindacati e si decidano a fare il loro mestiere: la contrattazione di prossimità ovunque per sostenere anche e sopratutto chi ne ha bisogno e cioè le lavoratrici e i lavoratori ammalati e immunodepressi che sono scoperti deve rappresentare un loro impegno concreto, non solo fare i manifesti per il lavoro. Se qualcuno delle lavoratrici e lavoratori dovesse contrarre il Covid rientrando al lavoro si profilerebbero responsabilità omissive per il mancato rinnovo. Chi si ammalasse potrebbe a sua volta correre dei rischi gravi ed eventuali contenziosi nel frattempo intercorsi troverebbero una sanatoria e si eviterebbe loro, ammalati in questo periodo, di attingere al periodo di comporto contrattuale se non alle ferie. Una persona immunodepressa o in terapia chemioterapica contrae più facilmente il Covid o deve ricorrere a terapie continuative, dolorose, defatiganti.
Ci ammaliamo più spesso degli altri, siamo definiti per questo “fragili” ma non è per colpa nostra. Le tutele sono scadute ma le patologie croniche no. Se si rinnovano meglio prevedere una scadenza a fine anno per evitare che il problema si riproponga in coincidenza con il rialzo dei contagi che è destinato a salire ancora di più in un autunno pandemico e di conclamata quarta dose di vaccino. È consapevolezza e responsabilità e a tutt’oggi non c’è ne è traccia tra i provvedimenti concreti.
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